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Pronto condominio | 25 gennaio 2021, 07:00

Animali in condominio: il regolamento non può vietarne il possesso

Ma il proprietario deve sempre rispettare le norme igienico-sanitarie

Animali in condominio: il regolamento non può vietarne il possesso

L’articolo 1138 del Codice civile prevede che le norme contenute del regolamento di condominio non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. Una novità introdotta con la legge di riforma del condominio n. 220 dell’11 dicembre 2012, che si applica automaticamente a tutti i regolamenti approvati dopo l’entrata in vigore della legge, vale a dire il 18 giugno 2013.

Cosa succede, però, se un regolamento di condominio approvato prima all’approvazione della legge vieta il possesso di animali? Sul punto, esistono due orientamenti. Per il primo, minoritario, il divieto contenuto nel regolamento contrattuale antecedente all’entrata in vigore della legge rimane vigente e quindi l’unico modo per cambiare le cose sarebbe modificare il regolamento, con il voto unanime di tutti i condòmini proprietari.

Il secondo orientamento, prevalente, considera la norma retroattiva e, di conseguenza, anche i vecchi regolamenti devono adeguarsi alla nuova disposizione di legge. In effetti, l’articolo 155 delle Disposizioni di attuazione al Codice civile stabilisce che «cessano di avere effetto le disposizioni dei regolamenti di condominio che siano contrarie alle norme richiamate nell'ultimo comma dell'articolo 1138 del codice». 

Ad avvalorare questo orientamento contribuiscono la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia del 1987 (ratificata dall’Italia con la Legge 4 novembre 2010, n. 201) e il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (ratificato dall’Italia con la legge 2 agosto 2008, n. 130), secondo il quale «l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti». 

In molti casi oggetto di discussione è anche la classificazione degli animali domestici. Quali rientrano in tale categoria? A chiarire le cose è il Regolamento n. 988 del 26 maggio 2003, secondo il quale sono domestici cani, gatti, furetti, invertebrati (esclusi crostacei e api), pesci tropicali decorativi, anfibi e rettili, uccelli (esclusi alcuni volatili disciplinati da specifiche direttive), roditori e conigli domestici. 

Se il regolamento condominiale non può più vietare il possesso di animali domestici, resta inteso che il proprietario è tenuto a rispettare le disposizioni igienico-sanitarie e, in particolare, pulire le parti comuni dello stabile eventualmente sporcate dall’animale. Inoltre, riguardo ai rumori molesti, la Cassazione (sentenza 9 dicembre 1999, n. 1394) ha spiegato che «ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 659, comma 1, c.p., è necessario che i lamentati rumori abbiano attitudine a propagarsi ed a costituire quindi un disturbo per una potenziale pluralità di persone, ancorché non tutte siano state poi disturbate.

Infatti l'interesse specifico tutelato dalla norma è quello della pubblica tranquillità e pur non essendo richiesto, trattandosi di reato di pericolo, che il disturbo sia stato effettivamente recato a duna pluralità di persone, è necessario tuttavia che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone».

Studio legale Rezzonico

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