Voce al diritto | 06 febbraio 2021, 07:45

Sorpreso a masturbarsi nel parco

Atti osceni: il reato resta rispetto ai minori e la presenza delle giostrine potrebbe fare la differenza

Sorpreso a masturbarsi nel parco

“Avvocato, le scrivo in quanto ho letto una notizia di cronaca che mi ha sbalordito e, a dirla tutta, spaventato. Qualche giorno fa, pare che nel parco della città in cui vivo e dove i miei figli spesso giocano, sia stato sorpreso un tale nell’atto di masturbarsi. Nonostante la segnalazione alle Forze dell’Ordine effettuata da una donna intenta a fare jogging, il soggetto è riuscito a fuggire. Sono seriamente preoccupato e mi chiedo quali provvedimenti possano essere assunti e quali pene siano previste per un fatto tanto grave”

Caro lettore, per la Cassazione, commette reato di atti osceni chi si masturba in un parco pubblico frequentato da bambini e si interrompe solo dopo l'arrivo della Polizia. Mi pare che il caso sottoposto alla mia attenzione sia pressoché sovrapponibile a quello sottoposto al vaglio della Corte di legittimità.

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 6281/2019, nel confermare l’ordinanza emessa dal Tribunale della Libertà di Roma che ebbe a disporre l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ha avuto modo di precisare che la masturbazione avvenuta in pieno mattino, in un parco sistematicamente frequentato da bambini, protrattasi per un lasso di tempo considerevole ed interrotta solamente dal sopraggiungere della Polizza costituisce reato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 527 comma 2 c.p.

La più che condivisibile reazione (mai abbastanza) severa dimostrata dal nostro ordinamento nei confronti di atti di tal fatta, trova il “placet” della Suprema Corte nella motivazione del provvedimento, evidenziando come a nulla rilevi la compresenza all’atto dei minori, essendo per contro sufficiente che gli atti osceni siano commessi all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò possa derivare il pericolo che essi vi assistano.

Quindi, è proprio la peculiare caratteristica del luogo - solito ospitare quotidianamente minori- a definire la pericolosità della condotta posta in essere dal soggetto. Si decide di anticipare la soglia di punibilità mediante una valutazione posta in essere con riferimento al bene giuridico tutelato che, nel caso di specie, è ravvisabile nella tutela dell’incolumità del minore.

Quindi la depenalizzazione del reato di cui all’art.527c.p., avvenuta nell’anno 2016,non opera nell’ipotesi in cui la condotta sia stata posta in essere nei pressi di luoghi abitualmente frequentati da minori. Il reato permane.

La peculiare tutela accordata dal nostro ordinamento alla persona e allo sviluppo dei bambini, già prima idonea a configurare unipotesi aggravata di reato, costituisce circostanza sufficiente a tenere fuori dal raggio d’azione dell’opera di depenalizzazione operata con il DLgs 8/2016. Triste a dirsi ma nel nostro Paese si registrano molti casi simili, per caratteristiche e natura, a quello da lei riportato.

A tal proposito, si riferisce di un caso singolare verificatosi a Cesenatico. In una domenica pomeriggio di qualche anno fa, un ragazzo di 21 anni era stato sorpreso mentre si aggirava masturbandosi in giro per il parco, asserendo “di essere a caccia di Pokemon”.

Anche se riesce difficile immaginare come un semplice personaggio di un cartone animato del calibro di Pikachu possa scatenare le fantasie più erotiche di un individuo, eppure,stando al racconto fornito alle forze dell’ordine dall’autore dell’autoerotismo,è ciò che sarebbe successo.

Il caso riportato non è certo finalizzato a suscitare ironia, quanto piuttosto preoccupazione, giacché terrorizza pensare che un bambino in tenera età possa essere spettatore di una scena tanto paradossale quanto riprovevole.

Pare doveroso soffermarsi ancora su due elementi di rilievo: la risposta sanzionatoria e la rilevanza attribuita al luogo in cui il fatto si verifica.

La forbice edittale di pena è compresa fra quattro mesi e quattro anni e sei mesi. Pur riconoscendo la formale correttezza della pena, non v’è chi non veda come in ragione della gravità di un simile fatto, paia legittimo sostenere che non esista al mondo pena adeguata.

Sul tema si segnala, inoltre, come la stessa Corte di Cassazione (cfr. 43542/2019) si manifesti scrupolosa nell’accertamento della responsabilità penale del reo. Nella citata sentenza, il Supremo Collegio chiede che venga disposta una scrupolosa indagine dello stato dei luoghi: presenza di giostrine, potenziale presenza di bambini. Ecco che allora ci si accorge di come l’apparente “timida” risposta sanzionatoria viaggi di pari passo con l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità.

Occorre avere la giusta sensibilità e capacità di vestire i panni di genitori come lei che, dopo aver letto una notizia di cronaca tanto preoccupante, si facciano portavoce dell’innegabile desiderio dell’opinione pubblica di punire severamente gli autori di tali reati.

L’indifferenza è la migliore amica di questo genere di reati. Tacere non serve; se doveste imbattervi in situazioni del genere, non ignorate; non girate le spalle, ma fatevi portavoce della doverosa tutela che spetta a soggetti tanto deboli.

Avv. Filippo Testa


Voce al diritto a cura dell'Avv. Filippo Testa
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