Economia e lavoro - 12 aprile 2021, 11:47

La CISL FP: le Amministrazioni distinguano chi non vuole vaccinarsi da chi non può farlo

Nota del sindacato di categoria per tutelare gli operatori sanitari impossibilitati, per ragioni cliniche, a sottoporsi a vaccinazioni

L’art. 4 del decreto legge 44/2021 "Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici", oltre a stabilire l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, prevede un serie di passaggi ai fini dei quali i soggetti non ancora vaccinati possono essere destinati a mansioni non a contatto con l’utenza o, nell’impossibilità di tale collocazione, sospesi dal servizio e senza stipendio fino all’assolvimento dell’obbligo (o al completamento del piano di vaccinazione nazionale), comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Fatti salvi i casi, specificati in una nota della CISL FP, in cui tali soggetti abbiano una fondata motivazione clinica che li escluda dall’obbligo.

La norma distingue pertanto chi non vuole sottoporsi al vaccino da chi non può farlo, definendo che gli debbono essere affidate mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione e adottano naturalmente le misure di prevenzione igienico-sanitarie previste dal protocollo di sicurezza vigente.

Come rimarcato dal sindacato in una circolare inviata alle amministrazioni interessate (leggibile in allegato a questo articolo), invitandole a seguire le norme di sicurezza e diffidandole dall’attuare “iniziative unilaterali con sospensioni dal servizio”. “La CISL FP – conclude la nota – rimane a disposizione dei dipendenti che si trovino in condizione di non poter fare il vaccino e necessitino di chiarimenti e tutela sul proprio posto di lavoro”.

Files:
 Lettera circolare su obbligo vaccinale dl 44-2021 (65 kB)

Redazione