“Gentile Avvocato, le scrivo in quanto ormai da più di un anno e mezzo non riesco a riprendere possesso di un immobile sito in un piccolo paese della provincia astigiana. Pur rendendomi conto di non essere proprietario di una reggia, a seguito dell’intervenuta separazione con mia moglie e in ragione dell’allontanamento dalla casa coniugale, mi trovo costretto a pagare un affitto, stante la sospensione delle esecuzioni degli sfratti. Cosa mi consiglia di fare?”
Per i proprietari di casa, ogni volta che si avvicina il termine del blocco degli sfratti, prende vita l'angosciante dilemma: sarà finalmente la volta buona o lo prorogheranno un'altra volta?
Domanda più che legittima, visto le migliaia di italiani che hanno la “sventura” – si far per dire - di aver affittato casa a inquilini che non pagano più l'affitto.
Molti proprietari stanno, di fatto, subendo un esproprio del loro immobile ormai da oltre un anno, grazie al blocco degli sfratti, una norma che tutela, purtroppo, anche molti “furbetti dell'affitto”, permettendogli di vivere in casa altrui senza pagare nulla, protetti dallo Stato che, fino a pochi giorni fa, ben si è guardato dal distinguere la morosità antecedente da quella successiva alla pandemia; una simile soluzione, affermavano, avrebbe avuto l’effetto dirompente di “minare la certezza dei rapporti giuridici”.
Accade molto spesso, negli ultimi tempi, che proprietari di immobili in affitto abbiano intrapreso la procedura di sfratto per morosità, ben prima dell’avvento della pandemia e, ciò nonostante, ancora oggi, si trovino costretti a dover ospitare inquilini morosi, le cui intenzioni verosimilmente sono ben lontane dal sanare il pregresso ed uscire spontaneamente di casa. Risultato: chi non paga, resta dentro.
La sospensione è automatica per tutti e non richiede nessun requisito per accedervi.
Nessuna norma agevolativa, fino ad ora, è stata prevista in favore del proprietario che, ricordiamo, può essere anche un piccolo proprietario, non meno bisognoso dell’inquilino in difficoltà.
Alla certezza del diritto fa chiaramente da contraltare il contemperamento degli interessi fra locatore e conduttore. Dunque, chi è più bisognoso di tutela? L’inquilino che si trovi in difficoltà economiche o il proprietario che, magari come nel Suo caso, abbia l’esigenza di abbandonare l’immobile in cui vive e legittimamente confidi nella possibilità di riprendere possesso di casa sua?
Molti non hanno mancato di sottolineare come la predetta disposizione normativa realizza di fatto una specie di requisizione di immobili privati. Ciò a discapito dei proprietari degli immobili concessi in locazione che,da un lato,non percepiscono il canone di locazione e, dall’altro, continuano a pagare le tasse sugli immobili.
Esproprio senza indennizzo?
L’acceso dibattito sorto sul tema consentirebbe di affermare che ci si trovi di fronte ad un vero e proprio “esproprio sociale”.
Molti hanno accennato alla violazione della Costituzione; la cronaca giudiziaria riporta, addirittura, il caso di alcuni proprietari che, esasperati dalla situazione, hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica.
Fermo restando il dubbio – più che fondato – in merito alla verosimile violazione del diritto di proprietà, resta il fatto (incontestabile) che si è consentito ad un decreto d’urgenza,nato per arginare gli effetti deleteri prodotti dalla pandemia, di avere effetto retroattivo, circostanza di dubbia legittimità.
La situazione attuale
Il decreto sostegni prevede una ulteriore proroga per gli sfratti che sarebbero dovuti scadere il 30 giugno 2021.Un emendamento approvato all’ultima ora prevede infatti una doppia proroga differenziata a seconda della data del provvedimento di rilascio:
- per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio e il 30 settembre 2020 il blocco si avrà fino al 30 settembre 2021;
- per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021 il blocco si avrà fino al 31 dicembre 2021.
Riassumendo: la morosità antecedente alla pandemia,dovrebbe consentire al proprietario di poter proseguire nell’iter esecutivo a decorrere dal 30 giugno 2021; per la morosità successiva, il blocco degli sfratti, invece, prosegue. Gli sfratti per finita locazione (quelli non riferiti alla morosità) non risultano sospesi, così come risulta attivabile la procedura sino alla pronuncia di convalida; da quel momento in poi, opera la sospensione.