“Gentile Avvocato, lavoro da anni presso un’azienda a conduzione familiare e, da circa un anno, vengo continuamente vessata ed insultata dal datore di lavoro che, recentemente, ha iniziato anche a farmi delle “avances” a sfondo sessuale. Posso sporgere denuncia contro di lui?"
Cara lettrice, le vessazioni ed i maltrattamenti a cui fa cenno sono riconducibili, a seconda delle differenti circostanze del caso concreto, al reato di mobbing (talvolta riferito alla fattispecie di violenza privata ex art. 610 c.p., tal’altra a quella dello stalking di cui all’art. 612 bis) e di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.). Come avrò modo di spiegare a breve, l’applicazione dell’una o dell’altra fattispecie dipende dal contesto lavorativo. La Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 23358/2016) intervenuta in passato in materia, negava– almeno su un piano astratto – che le condotte di mobbing potessero integrare gli estremi di cui all’art. 572 c.p., ma avendo cura di precisare come tale ipotesi potesse ricorrere esclusivamente per le ipotesi lavorative compatibili con un contesto di c.d. “parafamiliarità” e non anche in una “realtà aziendale normale“.
In sostanza, il mobbing può assumere rilevanza penale ex art. 572 c.p.solo nel caso in cui le condotte vessatorie si inseriscano in un rapporto lavorativo di tipo para-familiare, ossia in un contesto lavorativo di ridotte dimensioni, in cui il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore subordinato si incardina sull’informalità e sulla fiducia: “In tal senso è costante la giurisprudenza di legittimità che da ultimo ha affermato ancora una volta che le pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione (cosiddetto “mobbing”) possono integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia esclusivamente qualora il rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente assuma natura para-familiare, in quanto caratterizzato da relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell’altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia“.
La palmare differenza fra le due fattispecie si coglie in punto pena: mentre il delitto di violenza privata viene punito con una pena sino ad anni quattro, il delitto di maltrattamenti in famiglia è punito con pena che va da due a sei anni (quindi, recante una forbice edittale più elevata).
Rileva la natura del rapporto instaurato fra dipendente e datore di lavoro
Di recente, la Corte di Cassazione (cfr. Cass. 23104/2021) è tornata sul punto, riconoscendo come para-familiare la relazione instauratasi tra le dipendenti di una farmacia e il loro datore di lavoro che era solito trattarle male, umiliandole, molestandole sessualmente o addirittura ordinando loro di assumere compiti di colf, pena il licenziamento. Il carattere para- familiare del rapporto di lavoro è stato ravvisato dalla Corte di legittimità in alcune circostanze di fatto della vicenda: l'esiguo numero di lavoratori all'interno della farmacia e la vicinanza fisica tra essi e il datore di lavoro dovuta allo spazio ristretto del luogo. Le molestie e violenze venivano inquadrate come maltrattamenti in famiglia. Il ricorrente si difendeva, rilevando come il rapporto di subordinazione lavorativa, tra lui e le proprie dipendenti, non potesse rappresentare quel consorzio di tipo familiare che costituisce lo scenario di fondo in cui è ravvisabile il reato ex articolo 572 c.p..
La Cassazione ha precisato più volte che anche il mobbing in ambito aziendale "ristretto" può determinare la commissione del reato di maltrattamenti in famiglia. Ciò si determina in caso di relazioni abituali tra datore e dipendente e consuetudini di vita condivise connotate da un rapporto di fiducia. La Suprema Corte, rilevando come i reati previsti in ambito familiare siano ravvisabili al di là della famiglia in senso stretto, ricomprende nel novero delle persone offese, non solo i parenti, ma anche chi è sottoposto all'autorità dell'agente o chi è a lui affidato nell'esercizio di un'arte o di una professione. Ai fini della configurazione del reato, quindi, è necessaria quella subordinazione/sovraordinazione fondata sulla fiducia tipica del rapporto tra familiari, che obbliga colui che è in posizione di supremazia a un atteggiamento protettivo (e non vessatorio, abusando della propria preminenza) contro la parte più debole della relazione. A parere della Corte, quindi, tale relazione di fiducia può essere originata anche dal rapporto para-familiare di lavoro.
Per rispondere alla Sua domanda, quindi, potrà sporgere sicuramente denuncia, tenendo conto degli orientamenti giurisprudenziali citati, volti a ricondurre l’ipotesi da Lei descritta alla fattispecie di mobbing o a quella di maltrattamenti in famiglia.