Voce al diritto - 30 ottobre 2021, 07:45

Il coniuge tradito può chiedere i danni all’amante

“Buongiorno Avv. Testa, alcuni mesi fa ho scoperto che mio marito aveva l’amante e che mi tradiva da diverso tempo. Viviamo in una piccola città e questo tradimento era ed è ormai sulla bocca di tutti, anche perché ha creato molto scalpore proprio in quanto siamo molto conosciuti. La mia vita è totalmente rovinata e questa vicenda mi ha stravolta. Vorrei citare in giudizio questa donna per chiedere il risarcimento dei danni che ho patito a causa sua: le chiedo, è possibile?”

La scoperta di un tradimento è un'esperienza sempre traumatica, in certi casi è però anche fonte di un diritto al risarcimento.

La Cassazione Civile, con ordinanza n. 6598 del 7 marzo 2019, ha infatti dichiarato che il coniuge tradito può chiedere il risarcimento del danno patito in ragione del tradimento, al ricorrere di determinati presupposti.

Nel caso all'attenzione della Cassazione un marito, dopo la separazione, scopriva come la propria ex moglie avesse intrattenuto una relazione amorosa con un collega di lavoro, che era durato diversi mesi.

L’ex marito citava in giudizio l’ex moglie, il suo amante e la società presso cui lavoravano ex moglie e amante, chiedendo un risarcimento del danno e lamentando la violazione degli obblighi familiari e, quanto al datore di lavoro, l'omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti, da cui era scaturita la possibilità del tradimento.

La Cassazione ha affermato, in primo luogo, come il tradimento non comporti automaticamente una responsabilità risarcitoria.

In particolare, le norme relative agli obblighi familiari, quali in primo luogo il dovere di fedeltà di cui all'articolo 143 del codice civile, hanno rilevanza solo all'interno del rapporto matrimoniale e la loro violazione può al più portare all'addebito della separazione. E' invece escluso, secondo la Cassazione n. 6598/2019, che la violazione dei doveri coniugali costituisca in sé un inadempimento che comporti un diritto al risarcimento del danno per il coniuge tradito.

La medesima sentenza della Cassazione aggiunge però come sia possibile che il tradimento comporti non solo una violazione dei doveri coniugali, ma anche una violazione di diritti costituzionalmente garantiti, creando quindi un danno che va al di là del solo ambito matrimoniale. Ad esempio, ciò avviene quando la scoperta del tradimento provoca anche un danno alla salute del coniuge tradito.

Infatti, come già affermato in una precedente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. n. 18853/2011), il tradimento produce un danno risarcibile quando "l'afflizione superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca nell'altro coniuge, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, primi tra tutti il diritto alla salute o alla dignità personale e all'onore”.

La Corte di Cassazione, nella stessa pronuncia, precisa anche chiaramente come “ l'amante non è ovviamente soggetto all'obbligo di fedeltà coniugale”. Tuttavia, prosegue la Corte, “laddove si alleghi, correttamente, che il diritto violato non è quello alla fedeltà coniugale, bensì il diritto alla dignità e all'onore, non può escludersi, in astratto, la configurabilità di una responsabilità a carico dell'amante”.

Per cui, ad avviso della Cassazione, non basta il tradimento, ma serve che esso sia stato effettuato con modalità tali da ledere in modo significativo diritti inviolabili del coniuge tradito, quali la dignità, l'onore o la salute. Dove si riuscisse a dimostrare, in giudizio, una seria violazione a uno dei predetti diritti fondamentali, saranno tenuti al risarcimento, in favore della persona vittima del tradimento, sia l'ex coniuge traditore, che il suo amante.

La Corte di Cassazione ha invece escluso che possa sussistere una responsabilità anche del datore di lavoro, per non avere vigilato sui propri dipendenti e non avere in tal modo impedito che si perpetrasse il tradimento.

Sul punto, la Cassazione ha infatti affermato come un simile controllo non solo non è dovuto, ma sarebbe pure illegittimo se venisse effettuato, perché configurerebbe un'indebita intrusione nella privacy dei lavoratori, che va tutelata anche sui luoghi di lavoro.

La risposta alla sua domanda è pertanto, in via astratta, affermativa, salvo poter dimostrare, oltre al tradimento, le condizioni sopra cennate.

Avv. Filippo Testa


Voce al diritto a cura dell'Avv. Filippo Testa
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