“Buongiorno Avvocato,
mi piace avere un bel fisico scolpito e quindi frequento la palestra quasi ogni giorno. Poche settimane fa sono venuti a casa mia per una perquisizione e hanno trovato alcuni anabolizzanti, che usavo per migliorare il mio aspetto. Mi hanno sequestrato tutto e volevo chiedere cosa succederà adesso.”
Caro lettore,
purtroppo per Lei ho brutte notizie e Le spiego il perché.
Il sequestro dipende dal fatto che le sostanze trovate presso la sua abitazione sono evidentemente dopanti, ai sensi della normativa vigente. In particolare, sono considerate dopanti le sostanze e le pratiche mediche individuate dall'art. 2 della legge 376/2000.
Ai sensi dell'art. 586 bis comma 1 del codice penale è punito, con la pena della reclusione da tre mesi a tre anni, chiunque procura, somministra, assume o favorisce l'utilizzo di farmaci o di sostanze dopanti al fine di alterare le prestazioni agonistiche o eludere i controlli antidoping, salvo vi siano specifiche condizioni patologiche che giustifichino l'assunzione.
Al successivo comma 2 dell'art. 586 bis cp è punito con la stessa pena anche chi adotta o si sottopone a pratiche mediche che siano considerate dopanti, per i medesimi fini di cui al comma 1 e salvo non si tratti di trattamenti per curare patologie.
Infine, al comma 7 è punito chi commercia le sostanze anzidette tramite canali diversi dalle farmacie e dalle altre strutture autorizzate, con una pena più elevata rispetto alle precedenti, in quanto si prevede la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 5.164 a euro 77.468.
L'art. 586 bis cp, ai commi 1 e 2, punisce solo nel caso in cui le condotte siano commesse al fine di alterare le prestazioni agonistiche o per eludere i controlli antidoping. Ne consegue che non è punibile chi assume le sostanze senza partecipare a competizioni agonistiche.
Viceversa, la condotta di commercializzazione di cui al comma 7 non richiede i fini anzidetti, a seguito dell'intervento della sentenza della Corte Costituzionale n. 105/2022, che ha ritenuto illegittimo tale comma limitatamente alle parole «al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti», che quindi sono state espunte dalla norma. Pertanto, dopo l'intervento della Corte Costituzionale, è punita la vendita delle sostanze dopanti fuori dai circuiti autorizzati, anche se gli acquirenti sono semplici amatori.
Quanto sopra parrebbe essere una buona notizia nel caso che La riguarda, perché Lei non è punibile ai sensi dell'art. 586 bis per avere assunto le sostanze dopanti, a meno che non abbia poi partecipato a competizioni agonistiche. Infatti l'art. 586 bis cp, ai commi 1 e 2, non punisce chi si dopa per dedicarsi ad attività solo amatoriali.
Inoltre l'art. 586 bis cp non punisce l'acquisto di sostanze dopanti, ma solo la loro messa in vendita tramite canali illegali, ai sensi del sopra citato comma 7. E' quindi punito il venditore, ma non il mero compratore, che non faccia uso di quanto acquistato per partecipare a competizione agonistiche, né procuri, somministri o rivenda il predetto acquisto a terzi.
Tuttavia la giurisprudenza si è interrogata sul se l'acquirente di sostanze dopanti, che non le assuma né le trasferisca a terzi, sia comunque punibile per il diverso reato di ricettazione.
Il delitto di ricettazione, previsto dall'art. 648 del codice penale, punisce con la pena da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329 chiunque acquista, riceve od occulta cose provenienti da un qualunque delitto, con il fine di procurare a sé o ad altri un profitto.
In passato la giurisprudenza aveva escluso la configurabilità della ricettazione per chi acquista le sostanze dopanti a scopo amatoriale, ritenendo non sussistente il fine di trarre profitto (Cass. nn. 843/2012 e 28410/2013). La giurisprudenza più recente, invece, ha cambiato radicalmente orientamento e ritiene configurabile il reato di ricettazione a carico di chi acquista sostanze dopanti per scopi anche solo amatoriali (Cass. nn. 15680/2016 e 2640/2017).
Nel dettaglio, le predette più recenti sentenze affermano, da un lato, come l'oggetto dell'acquisto è una cosa di provenienza delittuosa, posto che la vendita di sostanze dopanti è punita dall'art. 586 bis comma 7 cp e, dall'altro lato, sussiste anche il fine del profitto, in quanto chi acquista si procura un'utilità, anche solo meramente estetica. Pertanto è configurabile il delitto di ricettazione.
Il consiglio che Le posso dare è quindi quello di rivolgersi a un legale di Sua fiducia, vista la complessità della materia e considerate le possibili conseguenze penali derivanti anche solo dal semplice acquisto di sostanze dopanti.