Voce al diritto - 28 giugno 2025, 07:45

Incapacità della persona offesa: i passi da seguire per agire in sua vece

Nuovo appuntamento con la rubrica legale settimanale a cura dell'avvocato Filippo Testa

"Gentile avvocato,

mi trovo in una brutta situazione e vorrei capire cosa fare.

Mia madre, un paio di settimane fa circa, ha avuto un grave incidente: stava tornando a casa in bicicletta ed è stata investita da un’autovettura. L’impatto è stato molto violento e si trova ora in coma.

Dopo alcuni giorni di confusione causata dall’evento, ho iniziato a pensare su come sia necessario procedere dal punto di vista legale.

Volevo dunque chiederle come potessi denunciare l’accaduto in modo tale da poter avviare le indagini nei confronti del responsabile. Devo fare querela? E se sì, posso farla al suo posto?”

Gentile lettore,

per prima cosa le esprimo la mia vicinanza e mi auguro che sua mamma si possa riprendere.

Correttamente, in questo momento, si sta chiedendo che cosa possa fare legalmente nei confronti del responsabile. È necessario, innanzitutto, inquadrare normativamente la fattispecie che lei mi ha cennato; l’articolo del Codice penale di riferimento è il 590 bis rubricato “Lesioni personali stradali gravi o gravissime”.

A partire dal 2022, con la riforma Cartabia, il reato è divenuto perseguibile a querela “se non ricorre alcuna delle circostanze aggravantipreviste dallo stesso articolo.

Nel suo quesito mi chiede se possa attivarsi in sostituzione di sua madre, vista l’evidente impossibilità di quest’ultima di procedere in prima persona. La legge non prevede questa possibilità, ma ha disciplinato i casi come quello in cui lei si trova attualmente.

Gli articoli a cui fare riferimento sono il 121 del Codice penale e il 338 del Codice di procedura penale

La norma di diritto sostanziale ovvero il primo dei due articoli prevede che: “Se la persona offesa è minore degli anni quattordici o inferma di mente, e non v'è chi ne abbia la rappresentanza (ovverosia un eventuale amministratore di sostegno, curatore o tutore già nominato in precedenza), ovvero chi l'esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di interessi, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale”. Questo significa che, qualora vi siano le condizioni ora cennate, è il curatore speciale a dover sporgere la querela in sostituzione della persona offesa.

La norma di diritto processuale, ovvero l’art. 338 cpp, rimanda all’articolo appena menzionato e specifica, al primo comma, che: “il termine per la presentazione della querela decorre dal giorno in cui è notificato al curatore speciale il provvedimento di nomina”. Quanto appena affermato, dunque, permette di evitare il rischio che il termine per sporgere querela spiri mentre sua madre non è in grado di agire in prima persona.

In termini pratici, il suo legale dovrà depositare la richiesta ex art. 338 cpp alla Procura della Repubblica territorialmente competente affinché il Giudice per le indagini preliminari (GIP), previo parere favorevole del PM, provveda alla nomina del Curatore speciale.

Quanto sinora rappresentato afferisce all’ambito penale; dal punto di vista civilistico sarà invece necessario procedere con un ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno (ex artt. 404 e ss. cc).

Riassumendo, dunque, la legge non ha solo previsto soluzioni per scongiurare il rischio che il termine per presentare querela decorra mentre un individuo è incapace, ma ha anche predisposto istituti giuridici appositi che ne “proteggono” gli interessi qualora la capacità d’agire sia ridotta a seguito di episodi come quello che lei ha descritto.

Avv. Filippo Testa

Avvocato Filippo Testa


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