“Buongiorno avvocato,
sono imputato in un procedimento penale nel quale volevo richiedere la sospensione per procedere con la messa alla prova.
Tuttavia, sembra che ciò non sia possibile in quanto nei miei confronti è stata disposta una misura cautelare detentiva. Ho infatti sentito dire che potrebbe essere un elemento sfavorevole per il buon esito della richiesta, se non addirittura impedirla del tutto.
Secondo lei è vero?”
Gentile lettore,
quanto da lei cennato afferisce alla disciplina dell’istituto della messa alla prova, la cui richiesta, effettuabile una sola volta, può essere avanzata dall’imputato, anche su proposta del Pubblico Ministero, che sia coinvolto in procedimenti penali con limiti edittali ben definiti dall’articolo 168bis del Codice penale.
Comprendo naturalmente il suo dubbio dal momento che la misura cautelare personale detentiva viene disposta quando sussistono i requisiti dell’articolo 274 del Codice di procedura penale, tra i quali si ravvisa il rischio di reiterazione del reato. Questo criterio, che si prefissa la tutela della collettività, implica il pericolo che l’imputato ripeta lo stesso reato per il quale è già coinvolto in un procedimento penale.
Quanto ora affermato sembra quindi essere in contraddizione con l’istituto della messa alla prova, il quale prevede l’adozione di condotte volte a eliminare le conseguenze del reato e il reinserimento sociale dell’imputato. In caso di esito positivo di questo percorso l’imputato ottiene poi l’estinzione del reato.
Nonostante questa apparente discordanza, la terza sezione della Cassazione penale, con la sentenza n. 26411/2025confermando l’orientamento di cui alla pronuncia n. 37346/2022, ha stabilito che la richiesta di messa alla prova deve essere esaminata in base agli elementi sulla gravità del reato di cui all’articolo 133 c.p. La misura cautelare, infatti, nonostante la finalità per cui viene disposta, non costituisce un caso di esclusione previsto dalla legge per questo istituto giuridico.
La Suprema Corte ha anche chiarito che la messa alla prova, strumento alternativo al procedimento penale, può essere concessa o negata in base a un giudizio prognostico; questo significa che il Giudice dovrà valutare se, grazie al buon esito del percorso a cui si sottopone l’imputato, questi non commetterà nuovamente il medesimo reato. Viene inoltre specificato nella sentenza citata che tale valutazione prognostica deve essere: “diversa ed autonoma rispetto a quella operata in sede cautelare”.
Ulteriore elemento che comprova quanto sostenuto dalla Cassazione è l’irrilevanza, al fine della valutazione sopra cennata, della qualifica giuridica che ha l’individuo richiedente la messa alla prova; questi, infatti, sia che rivesta il ruolo di indagato o quello successivo di imputato, può procedere in tal senso provando così che la previa sottoposizione a una misura cautelare sia del tutto priva di importanza.
In base a quanto sinora esposto, quindi, si può affermare che l’applicazione di una misura cautelare nei confronti di un individuo è elemento del tutto irrilevante nella valutazione di tipo prognostico che il Giudice dovrà effettuare a seguito della richiesta di messa alla prova per disporne o meno la concessione.