Con la circolare n. 4 del 28 gennaio 2026 l’INPS ha aggiornato, a partire dal 1° gennaio, gli importi massimi dei principali ammortizzatori sociali, adeguandoli alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. L’intervento non introduce nuove prestazioni, ma incide in modo concreto sui massimali economici di cassa integrazione, indennità di disoccupazione e altri strumenti di sostegno al reddito.
Per i trattamenti di integrazione salariale – CIGO, CIGS e CISOA – così come per l’assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali, viene confermato il massimale unico, indipendente dalla retribuzione. Per il 2026 l’importo è fissato a 1.423,69 euro lordi mensili, pari a circa 1.340,56 euro netti. Nel settore edile e lapideo, in caso di sospensioni per intemperie stagionali, il limite è incrementato del 20%.
Sono stati inoltre aggiornati i valori dei Fondi di solidarietà del credito, del credito cooperativo e della riscossione dei tributi erariali, con nuovi tetti differenziati in base alle fasce retributive.
Per quanto riguarda le indennità di disoccupazione, la circolare stabilisce che nel 2026 la NASpI e la DIS-COLL avranno una retribuzione di riferimento pari a 1.456,72 euro, con un importo massimo mensile fissato a 1.584,70 euro. L’indennità di disoccupazione agricola resta invece ancorata ai massimali definiti per il 2025, in applicazione del principio di competenza.
Ridefiniti anche gli importi relativi ad alcune prestazioni specifiche. L’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (IDIS) avrà un limite giornaliero di 57,32 euro. Per l’ISCRO, destinata ai lavoratori autonomi, vengono fissati per il 2026 il reddito di riferimento e gli importi minimo e massimo mensile, compresi tra 255,53 e 817,69 euro. Aggiornato infine anche l’assegno per le attività socialmente utili, che sale a 707,19 euro mensili.
Novità rilevanti riguardano anche i liberi professionisti. Con la circolare n. 5/2026, pubblicata nella giornata di ieri, l’INPS ha aggiornato i criteri per il pagamento rateale degli oneri di ricongiunzione dei periodi assicurativi. La normativa consente di versare l’importo dovuto anche a rate, applicando un tasso di interesse legato all’andamento dell’inflazione.
Per le domande presentate nel 2026, il tasso di interesse utilizzato per il calcolo delle rate sarà pari all’1,4% annuo, corrispondente alla variazione media dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo registrata nel 2025. Sulla base di questo valore, l’Istituto ha predisposto nuove tabelle di calcolo, che sostituiscono quelle in vigore lo scorso anno.
Le tabelle consentono di determinare l’importo della rata mensile per piani di pagamento fino a un massimo di 120 mesi e di calcolare il debito residuo in caso di interruzione anticipata della rateizzazione. La circolare fornisce infine le istruzioni operative per l’utilizzo corretto delle nuove tabelle, che diventano il riferimento per tutte le domande di ricongiunzione contributiva presentate nel corso del 2026.