Voce al diritto - 21 febbraio 2026, 07:45

Mediazione obbligatoria: non aderire può costare caro

“Sono stato recentemente invitato a una procedura di mediazione dal mio vicino di pianerottolo, ma non so se mi convenga aderire. Ho sentito però dire che sono previste delle sanzioni per chi sceglie di non partecipare e che il Giudice ne possa tenere conto durante il processo e, per questa ragione, volevo chiederle chiarimenti sul tema”.

Gentile lettore,

la mediazione rientra nei cosiddetti “ADR” (sigla proveniente dall’inglese alternative dispute resolution ovverosia metodi alternativi di risoluzione delle controversie) ed è pertanto una delle procedure che tenta di dirimere una controversia in ambito stragiudiziale, non essendo dunque necessario svolgere un processo davanti all’Autorità Giudiziaria competente.

È prevista, a tal fine, la figura del mediatore, il quale, essendo parte terza, imparziale e indipendente, assiste le parti coinvolte, al fine di facilitarne la comunicazione e il compromesso, al fine di trovare un accordo che sia reciprocamente soddisfacente.

La mediazione, si ricorda, può essere facoltativa, obbligatoria o demandata (cioè attivata su impulso del Giudice). Nel caso da lei cennato, si rientra nella seconda tipologia, in quanto le controversie in materia di condominio prevedono la necessaria instaurazione di una procedura di questo tipo anteriormente all’instaurazione di una causa.

La finalità di questi istituti è diminuire il numero di processi, così da rendere più rapida ed efficiente la risoluzione giudiziale delle controversie e alleggerire il carico di lavoro dei giudici.

Tale finalità è stata di recente sempre più accentuata e, per questa ragione, nonostante la mediazione sia stata per la prima volta prevista dal d.lgs. 28/2010, la riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022) ha espressamente previsto delle sanzioni per chi non partecipi, salva la presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità, al primo incontro di mediazione.

E’ infatti stato aggiunto all’articolo 12-bis del d.lgs. 28/2010, istitutivo della mediazione, il comma 3, il quale prevede che: “con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato al primo incontro di mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione”.

La sanzione recentemente introdotta si applica nei casi del comma 2 della medesima disposizione, il quale prevede che: “Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio”.

Questa condotta, pertanto, è da considerarsi doverosa, non risultando nemmeno sufficiente, per giustificare l’assenza, la comunicazione dell’intenzione di non voler partecipare alla mediazione.

Tali sono le conclusioni raggiunte dalla sentenza n. 9925 del 22 dicembre 2025 del Tribunale di Milano, avente a oggetto la richiesta di pagamento di indennizzo nei confronti della compagnia assicurativa per il furto di un’autovettura (anche per la materia dei contratti assicurativi è infatti prevista la mediazione obbligatoria).

Quest’ultimo provvedimento ha confermato l’indirizzo giurisprudenziale di quest’organo giudiziario, il quale aveva già affermato lo stesso principio con la sentenza n. 6158 del 23 luglio 2025.

Occorre sottolineare, tuttavia, che il medesimo provvedimento ha indicato che la mancata partecipazione alla procedura di mediazione non rileva per la condanna per la responsabilità aggravata, prevista dal comma 3 dell’articolo 96 del Codice di procedura civile, il quale, invece, presuppone “un comportamento oggettivamente qualificabile come abuso del processo”.

Tale orientamento, tuttavia, non è privo di pronunce divergenti e conferma l’andamento ondivago della giurisprudenza sul punto. Il contrasto si manifesta anche nella possibilità di includere le spese di mediazione nelle spese processuali ex art. 91 cpc e dunque di addebitarle alla parte soccombente nel processo avanti all’Autorità Giudiziaria.

Sussiste, infine, un’ipotesi applicabile solo ai casi in cui la sanzione sia stata impartita contro una Pubblica Amministrazione. Lo stesso articolo 12-bis del d.lgs. 28/2010, infatti, al comma 4, prevede che il Giudice sia tenuto a trasmettere copia del provvedimento adottato al Pubblico Ministero presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti e alla (eventuale) autorità di vigilanza competente.

In conclusione, pertanto, la sua presenza al primo incontro di mediazione è da considerarsi necessaria, se non addirittura indispensabile, al fine di evitare spiacevoli conseguenze anche in un possibile successivo procedimento innanzi al Giudice.

Il mio consiglio rimane quello di rivolgersi al suo legale di fiducia che la potrà assistere al meglio.

Avv. Filippo Testa


Voce al diritto a cura dell'Avv. Filippo Testa
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