Voce al diritto - 07 marzo 2026, 07:45

Patto di famiglia

“Buongiorno Avvocato,

ho recentemente preso la decisione di lasciare l’azienda, di cui ormai da anni sono titolare, ai miei figli.

Dopo averne parlato con alcuni conoscenti e familiari, mi è stato più volte menzionato e consigliato il “patto di famiglia”, ma non sapendo bene di che cosa si tratti, ritengo necessario chiederle maggiori informazioni a riguardo”.

Il patto di famiglia è previsto e regolato al capo V bis(artt. dal 768bis al 768octies) del titolo IV del secondo libro del Codice civile.

La collocazione fornisce dunque già alcune indicazioni; il titolo quarto del secondo libro, dedicato alle successioni, disciplina infatti, in tale ambito, la divisione.

Più precisamente, è l’articolo 768bis c.c. a fornirne una definizione, affermando che il patto di famiglia è “un contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti”.

Come si evince dal disposto appena cennato, quindi, l’istituto è finalizzato a trasferire, nel rispetto delle norme citate, la totalità o parte dell’azienda o delle quote, rispettivamente, dall’imprenditore e dal titolare di partecipazioni societarie a uno o più discendenti.

La disposizione successiva, invece, regola la forma con la quale deve essere concluso tale contratto, prevedendo necessariamente l’atto pubblico, così come definito dall’articolo 2699 c.c.

La Suprema Corte, con la recente sentenza n. 4736/2026, ha ulteriormente chiarito quanto previsto dal Codice, confermando che sia possibile trasferire, a un proprio discendente, anche soltanto parte dell’azienda. È tuttavia necessaria la partecipazione al contratto del coniuge e di tutti coloro che sarebbero legittimari nel caso in cui venisse aperta la successione. Inoltre, è anche prevista la liquidazione, nel limite di quanto loro spettante, agli assegnatari, termine utilizzato per indicare, nel patto di famiglia, gli eredi che non ricevono l’azienda o partecipazioni societarie.

La Cassazione, nella pronuncia citata, delinea dunque i presupposti fondamentali di tale istituto, prevedendo che debbano essere obbligatoriamente presenti il trasferimento (anche solo parziale come indicato dall’articolo 768-bis c.c. e dalla giurisprudenza) di quanto previsto dal Codice a un discendente (qualunque sia il grado di parentela), la partecipazione al negozio del coniuge e la liquidazione di quanto loro spettante ai legittimari che non abbiano partecipato al contratto.

Viene poi evidenziata l’estrema rilevanza della verifica dello scopo concreto dell’operazione, il quale deve esplicitarsi nell’intenzione di assicurare la prosecuzione dell’impresa attraverso i figli e, infine, viene reiterata l’obbligatorietà della stipulazione con atto pubblico.

Ritornando ora alla normativa, occorre ricordare che il patto di famiglia costituisce una deroga al divieto di patti successori; l’articolo 458 del Codice civile, infatti, afferma che: “Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi”.

Tale disposizione è finalizzata alla tutela della libertà testamentaria e a impedire atti su eredità future essendo il de cuius ancora in vita.

Il capo V bis, inoltre, regola, all’articolo 768quater c.c., i soggetti che possono partecipare al patto di famiglia, la loro possibilità di impugnare, entro il termine prescrizionale di un anno, il contratto ai sensi degli articoli 1427 e ss. (le disposizioni che disciplinano l’errore, la violenza e il dolo) e la cennata possibilità per gli assegnatari di chiedere la liquidazione di quanto loro dovuto, aumentato degli interessi legali (art. 768sexies c.c.).

Infine, le due restanti norme, 768septies e 768octies, disciplinano, rispettivamente, le modalità con cui il patto di famiglia può essere sciolto o modificato dalle stesse persone che lo hanno concluso e la obbligatoria, quale condizione di procedibilità, preliminare devoluzione a uno degli organismi di conciliazione previsti dall’articolo 38, d.lgs. 5/2003 delle controversie derivanti dalle disposizioni del capo V bis.

Riassumendo, dunque, tale istituto appare consono alla finalità da lei espressa e, pertanto, le consiglio di rivolgersi al suo legale di fiducia che la potrà supportare in tutti gli adempimenti necessari.

Avv. Filippo Testa


Voce al diritto a cura dell'Avv. Filippo Testa
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