Voce al diritto - 02 maggio 2026, 07:45

Notifiche atti giudiziari: cosa succede se a ritirare è un figlio minorenne

“Buongiorno Avvocato,

mia figlia, che ha appena compiuto 16 anni, mi ha comunicato che la settimana scorsa, mentre io e mio marito eravamo fuori casa per impegni lavorativi, le è stato consegnato un atto, indirizzato a noi, dall’ufficiale giudiziario.

Volevo dunque chiedere se tale notifica fosse valida, vista la minore età di nostra figlia.”

Gentile lettrice,

per prima cosa la ringrazio per il suo quesito, il quale tratta un tema che risulta indubbiamente di vasto interesse, vista la molteplicità di casi di questo genere che si possono verificare.

In base a quanto da lei riferito, il nucleo essenziale della sua situazione riguarda la possibilità o meno per una persona minorenne di ritirare, per conto del destinatario, atti giudiziari.

Il Codice di procedura civile disciplina il tema delle comunicazioni e delle notificazioni con gli articoli 136-151 e tratta, nello specifico, quanto da lei esposto all’articolo 139.

Tale norma dispone, al secondo comma, che: “Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi (quelli elencati nel primo comma, ovverosia comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio ndr), l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace”.

Da quanto appena esposto, pertanto, è possibile comprendere che il limite imposto dalla legge, in relazione all’età del soggetto al quale è possibile consegnare copia dell’atto giudiziario, è pari a quattordici anni.

Tale disposizione è stata anche confermata, recentemente, con l’ordinanza n.9925/2026 della Sezione terza della Corte di Cassazione.

I giudici di legittimità hanno chiarito, con questa pronuncia, che la notifica a un familiare convivente è pienamente valida se questi ha compiuto quattordici anni e non appare palesemente incapace. Non è quindi richiesto all’ufficiale giudiziario né di svolgere ulteriori e aggiuntive verifiche sulla maturità del soggetto né di accertare la presenza di altri soggetti adulti in casa.

La Suprema Corte ha dunque ribadito che la consegna dell’atto a un soggetto ultraquattordicenne è assistita da presunzione legale di idoneità e, per questa ragione, un’eventuale contestazione richiede elementi concreti e specifici, non potendo quindi basarsi su meri e semplici dubbi o eccezioni generiche.

Nello specifico, la situazione trattata nella pronuncia cennata appare la medesima di quella da lei esposta, in quanto il soggetto aveva età superiore ai quattordici anni nel momento della notifica e non appariva evidente alcuna incapacità.

Questo aspetto è di estrema rilevanza, in quanto la legge considera perfezionata la notifica dal momento in cui sua figlia ha ritirato copia dell’atto dall’ufficiale giudiziario; ciò ha importanza al fine di calcolare i termini processuali più importanti quali, a titolo esemplificativo, quello per impugnare un provvedimento o quello per proporre opposizione agli atti esecutivi nel caso di consegna di un atto di precetto o di pignoramento.

La decisione della Cassazione ha pertanto rafforzato un orientamento di indiscutibile rilievo ovverosia l’esigua possibilità di proporre eccezioni nei confronti di notifiche effettuate secondo le forme previste dalla legge.

Tale principio, come anticipato, incide su un elevato numero di contenziosi civili e penali, assumendo un carattere di urgenza soprattutto nei primi, nei quali la tempestività delle impugnazioni è decisiva.

Le eccezioni e irregolarità, in definitiva, non possono essere meramente formali, ma occorre contrastare il principio cardine della notifica, rappresentato dal raggiungimento dello scopo dell’atto.

In conclusione, l’atto è stato validamente e legittimamente ricevuto da sua figlia e, per questa ragione, da quella data decorrono i termini per procedere con gli eventuali e successivi adempimenti necessari.

Avv. Filippo Testa


Voce al diritto a cura dell'Avv. Filippo Testa
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