Voce al diritto - 12 dicembre 2020, 07:00

VACCINAZIONI, RESPONSABILITA’ GENITORIALE E TUTELA DEL MINORE

VACCINAZIONI, RESPONSABILITA’ GENITORIALE E TUTELA DEL MINORE

Gentile Avvocato, devo sottoporle un quesito che mi sta molto a cuore. Mio figlio il prossimo anno dovrà iniziare a frequentare la scuola. Io sono totalmente contraria all’idea di vaccinarlo, mentre mio marito è di diverso avviso e minaccia di ricorrere al Tribunale se dovessi oppormi alla vaccinazione. Cosa prevede la legge a riguardo?”

Cara lettrice, il tema che mi sottopone, come avrà modo di immaginare, è delicatissimo, oltre che estremamente dibattuto nell’attuale momento storico, caratterizzato dall’emersione di etiche tanto forti da riuscire a “contaminare” il diritto, arrivando sino al punto di sostituirsi ad esso.

Diritto ed etica spesso viaggiano “a braccetto” ma talvolta mal si sopportano.

Una premessa: quanto riferitole da suo marito è vero in parte, nel senso che non sempre il ricorso al Tribunale si manifesta strumento idoneo a far valere i propri convincimenti, specie in un settore tanto sensibile come quello delle vaccinazioni.

Ogni singolo passo d’imperio che il Tribunale dovesse prendere, vedrà inevitabilmente (e correttamente, mi permetto di aggiungere) il minore quale centro di interessi. Il minore è, infatti, un vero e proprio vortice di poteri riconosciuti ai genitori ai quali fanno da contraltare altrettanti doveri.

È singolare, a tal proposito, che l’esigenza di porre regole a protezione del minore si realizzi proprio attribuendo facoltà al potere genitoriale, così da poter affermare che, in assenza di attivazione dei doveri, le norme dettate a

tutela del minore rischierebbero di restare lettera morta.

A tal riguardo, l’esistenza di vaccinazioni obbligatorie richiede di comprendere, non solo quali siano le regole di composizione fra interessi e sfere giuridiche endofamiliari (rispettivamente del minore e dei genitori eventualmente in conflitto fra loro), ma anche come reagisca su tale composizione l’ulteriore protezione del benessere collettivo.

Ma facciamo un attimo un passo indietro.

Le vaccinazioni sono trattamenti sanitari e possono essere obbligatorie (generali o speciali) o raccomandate.

Se obbligatorie, esse costituiscono un’eccezione rispetto al principio generale che vede in quello medico un atto di autonomia del paziente (c.d. consenso informato).

L’atteggiamento del legislatore nell’affrontare le esigenze sanitarie collettive attraverso gli obblighi generali di vaccinazione ha oscillato tra la coercizione (assistita anche da sanzioni penali e poi amministrative) e la persuasione, fondata sulla ricerca del consenso mediante campagne informative.

Pur nella variegata articolazione di mezzi, v’è da dire che immutata è rimasta l’esigenza dei fini: ossia assicurare la c.d. immunità di gregge.

Ciò non di meno, l’obbligo di vaccinazione ha avuto una notevole eco mediatica e politica, specialmente per il sistema di sanzioni da cui risulta assistito: sanzione amministrativa pecuniaria per chi, titolare della responsabilità genitoriale non sottoponga il figlio minore alle prescritte vaccinazioni, ma anche impossibilità di assistere ai servizi educativi per l’infanzia ed alla scuola dell’infanzia pubbliche o private in caso di mancata presentazione della documentazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale.

Qui inizia ad intravedersi la risposta alla sua domanda.

Ma prima di tentare di fornire un riscontro esauriente al quesito sottoposto, occorre rilevare come il lemma “responsabilità genitoriale” faccia riferimento ad una situazione giuridica al contempo attiva e passiva che assolve al compito di proteggere l’interesse del minore, contemporaneamente attraverso l’attuazione dei doveri inderogabili di solidarietà di cui all’art. 2 della Costituzione e la garanzia dei diritti fondamentali di sviluppo del minore.

Comprenderà come il vero e delicato problema risieda nella valutazione, in concreto, dell’interesse dei figli; il progetto pedagogico che la Costituzione impone, quale vincolo all’“ufficio” di genitore attiene ai principi fondanti la pacifica convivenza. Lo sguardo deve essere sempre rivolto all’interesse preminente del minore.

Fatte queste necessarie premesse, indispensabili per comprendere su quale “campo minato” ci si muova, cerchiamo ora di tirare le fila del discorso in punto vaccinazioni obbligatorie, per poi passare ad occuparci di quelle che obbligatorie per legge non sono.

In caso di omessa vaccinazione, l’art. 1 del D.L. n. 73/2017 prescrive che l’ASL competente – attraverso il Dipartimento di Prevenzione - convochi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale per un colloquio informativo; alla mancata presentazione all’Asl segue la comunicazione di quest’ultima alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni.

Che cosa succede se mamma e papà non sono d’accordo su questo punto? Se uno dei due è favorevole ai vaccini e l’altro si oppone?

In caso di contrasto tra genitori sull’opportunità di sottoporre il figlio minore a vaccino obbligatorio è ammissibile l’affievolimento della responsabilità genitoriale del genitore contrario, ritenendosi più corretta la scelta dell’altro genitore conforme alla legge e all’opinione scientifica largamente dominante.

A tal riguardo, è interessante prendere in esame l’ipotesi in cui il dissenso provenga da due genitori separati. Come si traspone tale orientamento?

Il regime di affido condiviso del bambino non viene meno, ma è parzialmente sospeso, per consentire al genitore favorevole di vaccinare il figlio come prevede la legge e nell’interesse della sua salute.

Condivisibile o meno, questo è l’orientamento dominante espresso.

La questione si pone in termini nettamente differenti, allorquando si discuta di vaccinazioni non obbligatorie per legge, ma “raccomandate”.

Ferma restando la possibilità, per il genitore che ritenga doverosa la vaccinazione di adire il Tribunale chiedendo a quest’ultimo che vengano adottati i provvedimenti ritenuti più opportuni nell’interesse del minore, la pronuncia, in tale ipotesi, sarà connotata da un esito indubbiamente più incerto, frutto delle risultanze emerse nel corso del giudizio.

Ipotizzando, ad esempio, che a seguito di alcuni esami diagnostici emergano degli scompensi, sarà cura del Tribunale acquisire la documentazione necessaria al fine di valutare in che termini si ponga il trattamento sanitario richiesto dal genitore ricorrente rispetto alla condizione complessiva di salute del minore.

In termini analoghi, sempre quale esempio, si porrà la valutazione del Tribunale allorquando si discuta delle abitudini alimentari del minore (si immagini il minore figlio di due genitori, magari separati, di cui uno vegano e l’altro no).

In tale ipotesi, il panorama muta considerevolmente.

Se, come detto poc’anzi, non risulta consentito opporsi alle vaccinazioni obbligatorie o, meglio, ci si può opporre ma in caso di contrasto fra i genitori bisogna fare i conti con una giurisprudenza orientata nell’ottica di sostituirsi al genitore nella scelta sulla meritevolezza (scelta, in realtà, effettuata a monte dal legislatore), con riferimento ai trattamenti sanitari “non obbligatori” si assiste ad un’emersione del margine di discrezionalità dei genitori che viene contemperata dall’intervento (eventuale, quindi non più officioso) del Tribunale.

Ed invero, occorre rilevare come il preminente “interesse del minore” permei l’area del diritto di famiglia pressoché nella sua totalità; è con esso, infatti, che occorre fare i conti allorquando fra i genitori vi sia un disappunto tale da ritenere il ricorso al Tribunale l’unica via perseguibile.

L’Autorità Giudiziaria valuterà, sostituendosi ai genitori, quale sia la scelta migliore nell’interesse del minore e ciò farà alla luce delle allegazioni degli stessi, nonché delle informazioni acquisite facendo ricorso agli ampi poteri istruttori di cui risulta munito il Giudice Tutelare.

Ad onor del vero, quando, come nel caso di specie, l’etica lambisce tanto sensibilmente il diritto, riesce difficile fornire una risposta “chirurgica” alla domanda che mi ha sottoposto.

Se mi fosse consentito di svestire per un attimo i panni dell’avvocato per vestire quelli del genitore (quale peraltro sono), trovo che una soluzione concertata possa rivelarsi di gran lunga migliore, in termini qualitativi, di quella assunta da un Tribunale che, per quanto scrupolo possa adottare nell’indagine svolta, mai potrà conoscere meglio di un genitore quale possa essere la soluzione migliore per il proprio figlio.

Avv. Testa


Voce al diritto a cura dell'Avv. Filippo Testa
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