Pronto condominio - 28 dicembre 2020, 15:00

Portone condominiale: le spese le pagano tutti, anche chi non lo utilizza

Il bene comune è considerato parte integrante della facciata

Portone condominiale: le spese le pagano tutti, anche chi non lo utilizza

Le spese per la conservazione e la manutenzione del portone condominiale vanno pagate da tutti i condòmini in proporzione ai rispettivi millesimi di proprietà, compresi coloro che non lo utilizzano.

 

La Corte di Cassazione (sentenza 16 ottobre 1956, n. 3644) ha infatti osservato che «i portoni d'ingresso devono ritenersi dei beni comuni a tutti i condòmini ai sensi dell'articolo 1117 del Codice civile indipendentemente dal loro utilizzo e quindi tale presunzione vale per i condòmini la cui proprietà esclusiva è servita da ingresso indipendente». Una sentenza successiva (15 novembre 1977, n.4986) ha aggiunto che «il portone d'ingresso dell'edificio costituisce proprietà comune tra tutti i condòmini, pertanto, la relativa spesa di manutenzione e ricostruzione spetta a ciascun condomino in proporzione ai millesimi di proprietà».

 

Il concetto è stato ribadito dalla Corte d'appello di Milano (sentenza 3 luglio 1992) secondo cui «anche i proprietari di unità aventi accesso autonomo dalla strada debbono concorrere alle spese di manutenzione inerenti all'androne ed alle scale (...) in quanto costituiscono elementi necessari per la configurazione stessa del fabbricato ed in quanto rappresentano strumenti indispensabili per il godimento e la conservazione delle strutture di copertura, cui tutti i condomini sono tenuti per la salvaguardia della proprietà individuale e per la sicurezza dei terzi».

 

Pur non essendo compreso nell’elenco delle parti comuni previsto dall’articolo 1117 del Codice civile, il portone rientra quindi, al pari della facciata condominiale, tra i beni condivisi e, di conseguenza, i condòmini proprietari sono tenuti a partecipare alla spesa per la loro manutenzione. 

 

Un po' più complesso capire a chi spetta pagare la spesa per l’installazione del citofono. Sul tema esistono due orientamenti. Il primo, nettamente prevalente, prevede una ripartizione fra tutti i condòmini proprietari in proporzione ai rispettivi millesimi. Il secondo orientamento, invece, prevede una suddivisione in parti uguali fra tutti i condòmini, in quanto considera l'utilizzo del citofono indipendente dai millesimi posseduti da ciascun condomino.

Studio legale Rezzonico

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