“Gentile Avvocato, sono stata per anni vittima di maltrattamenti da parte del mio ex marito. Il Tribunale penale lo ha condannato, tra le altre cose, anche a risarcirmi una provvisionale di € 10.000,00. Nonostante abbia tentato di recuperare questa somma, i pignoramenti sono stati privi di successo e, ad oggi, non ho ottenuto nulla. Ho letto però che gli Stati dell’Unione Europea sono tenuti ad indennizzare le vittime come me di reati violenti. Posso chiedere quindi allo Stato che mi versi i danni che ho patito?”
Cara lettrice, sono intanto profondamente dispiaciuto nel leggere la sua storia di donna vittima di maltrattamenti in famiglia.
Recentemente si è pronunciata sull’argomento la Corte di Cassazione (ordinanza n. 26303/2021), la quale ha stabilito che l’indennizzo previsto dalla Direttiva UE 2004/80 per le vittime di reati violenti non si limita alle situazioni transfrontaliere ma anche a quelle italiane.
Secondo quindi l’Unione Europea ogni Stato membro deve avere un sistema di indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti commessi all’interno dei loro territori e non solamente in situazioni transfrontaliere.
L’indennizzo poi deve garantire alla vittima un ristoro appropriato rispetto le sofferenze patite: non può pertanto essere meramente simbolico o del tutto insufficiente.
Il caso preso in considerazione della Corte di Cassazione riguardava una donna vittima di aggressione e violenza sessuale: avanti al Tribunale penale l’aggressore veniva condannato a 5 anni di reclusione e al pagamento di una provvisionale di € 25.000,00 alla parte civile costituita.La donna tuttavia, nonostante il diritto ad ottenere il risarcimento del danno liquidato quale anticipo, non riesce a recuperare nulla dall’imputato.
Decide quindi di ricorrere in giudizio, al fine di chiedere alla Presidenza del Consiglio i danni derivanti dall’inadempimento dell’Italia conseguente alla mancata attuazione della Direttiva UE 2004/80 che dal 1° luglio 2005 imponeagli Stati dell’Unione di assicurare un adeguato ristoro alle vittime di reati violenti e in-ternazionali, nel caso in cui sia impossibile ottenere il risarcimento dai responsabili.
Il Tribunale in prima istanza respinge la richiesta, costringendo così la donna a ricorrere avanti la Corte di Appello che ha parzialmente accolto le sue doglianze. Per la Corte infatti, lo Stato Italiano, seppur tardiva-mente, ha attuato la cennata Direttiva, così accogliendo la sola domanda subordinata con la quale veniva richiesto il riconoscimento degli interessi e ciò in ragione della Legge n. 167/2017. Rigettava per il resto le altre domande sulla motivazione che la Direttiva in questione si applica ai soli casi transfrontalieri.
Nuovamente insoddisfatta e con grande tenacia, la donna ricorre in Cassazione per fare valere due motivi di impugnazione.
Con il primo la ricorrente lamenta che lo Stato Italiano avrebbe dovuto recepire direttamente e immediatamente la Direttiva UE 2004/80, prevedendo un sistema indennitario generalizzato e necessariamente applicabile anche nei confronti dei residenti in Italia, qualora riconosciuti vittime di reati violenti e intenzionali nel Territorio italiano”.
Con il secondo motivo la donna lamenta invece l’inadeguatezza e l’iniquità dell’indennizzo riconosciutole in € 4.800,00, perché contrario alle statuizioni di cui agli articoli 1226 e 2056 codice civile, alla luce della gravi-tà del reato commesso e gli indennizzi concessi a vittime di altri reati.
La Corte Suprema accoglie il ricorso, ritenendo fondati entrambe i suindicati motivi e rinviando alla Corte di Appello. Per gli Ermellini, infatti, la Corte di Giustizia UE ha interpretato l’art. 12 della Direttiva 2004/80 nel senso che “non solo obbliga gli Stati membri a dotarsi di un sistema di indennizzo delle vittime per ogni reato intenzionale violento sul proprio territorio, ma che consente anche ai soggetti residenti nello Stato membro, così obbligato, di poter usufruire dell’indennizzo, essendo, quindi, anch’essi titolari del diritto conferito, nella specie, dal diritto derivato dell’Unione”. Per quanto riguarda poi l'equità e l'adeguatezza dell'indennizzo la Cassazione ricorda che la Corte UE ha precisato che nel quantificarlo è necessario tenere conto anche della gravità del reato e che lo stesso deve garantire un appropriato ristoro al danno morale e materiale subito dalla vittima.
Per rispondere alla sua domanda, lei potrà citare lo Stato per ottenere un ristoro conseguente alla mancata attuazione della Direttiva. Lo Stato comunque non sarà costretto a ristorarla integralmente ma non dovrà però neppure trattarsi di un indennizzo "puramente simbolico o manifestamente insufficiente alla luce della gravità delle conseguenze del reato." Dovrà trattarsi infatti di un contributo in grado di compensare in modo appropriato le sofferenze alle quali le vittime di reati intenzionali violenti sono state esposte.