“Buongiorno Avvocato,
ho avuto una relazione con una ragazza minorenne, durata alcuni mesi e da poco finita. Lei ha diciassette anni, io ne ho da poco compiuti ventuno.
Ci piaceva filmarci durante i nostri rapporti e dopo guardare insieme i video. Ora però ho paura, perché abbiamo litigato e lei mi ha detto che potrebbe anche denunciarmi per quei video, visto che lei è minorenne e io no.
Cosa devo fare? Quando li abbiamo girati eravamo d'accordo.”
L’articolo 600 ter comma 1 del codice penale punisce, con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque, utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico.
A prima lettura, dunque, si tratta della situazione che Lei mi descrive, in quanto ha prodotto del materiale pornografico con una minorenne, e la pena è estremamente severa.
Tuttavia, quella da Lei raccontata è una situazione particolare, che viene definita, nel linguaggio in uso presso le aule dei Tribunali, come pedopornografia domestica.
Con tale espressione si definiscono i video, con minori consenzienti e capaci per età di prestare consenso alla prestazione sessuale, che non vengano diffusi a terzi.
Bisogna infatti considerare che, per la legge italiana, la persona diviene normalmente capace di dare un valido consenso a prestazioni sessuali con il compimento dei quattordici anni.
C'è quindi un contrasto tra una norma, l'art. 600 ter codice penale, che punisce duramente le riproduzioni pornografiche con minori e il fatto che, con il compimento dei quattordici anni, la persona minorenne può compiere atti sessuali.
Il contrasto è stato risolto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4616, depositata il 9 febbraio scorso.
Le Sezioni Unite hanno affermato che c'è "utilizzazione" del minore, ai fini dell’integrazione del reato di produzione di materiale pedopornografico di cui all’art. 600ter comma 1 codice penale, solo quando si accertino forme di coercizione o di condizionamento della volontà della persona minorenne, all'esito di un giudizio complessivo che tenga conto del contesto di riferimento, dell'età, maturità, esperienza e stato di dipendenza del predetto minore.
Restano invece escluse dalla rilevanza penale le condotte che siano realmente prive di offensività rispetto alla integrità psico-fisica del minorenne.
Sono invece sempre punite la diffusione verso terzi del materiale pornografico realizzato con un minore degli anni diciotto. In tali ipotesi è infatti integrato il reato di cui all'art. 600ter commi 3 e 4 del codice penale e il minore non può mai prestare consenso alla diffusione.
Considerato quindi che la sua ex ragazza era quasi maggiorenne all'epoca dei fatti e che Lei riferisce fosse d'accordo nel filmarsi, è verosimile che le riproduzioni descritte siano lecite, a patto che non vengano da Lei condivise con altre persone.
Le consiglio comunque di rivolgersi a un legale di Sua fiducia, per raccontare nel dettaglio tutta la vicenda e verificare nello specifico se la minore fosse effettivamente in grado di prestare un valido e libero consenso alle riproduzioni. Mi permetto inoltre di consigliarLe una maggiore prudenza per il futuro, specie in presenza di minori d'età.