Voce al diritto - 24 giugno 2023, 07:45

I genitori sono responsabili per le azioni dei figli "bulli"?

I genitori sono responsabili per le azioni dei figli "bulli"?

“Gentile Avvocato,

mia figlia di tredici anni è a dir poco perseguitata da alcune sue coetanee, che appena la vedono la prendono in giro e le fanno scherzi di cattivo gusto.

La situazione è peggiorata con la fine della scuola, ora mia figlia non vuole più neanche uscire per timore di incontrarle. Mi stupisce poi che queste ragazze provengano tutte da famiglie benestanti e all'apparenza a modo, che però si disinteressano totalmente di cosa fanno le loro figlie. Ho parlato con le madri di alcune di loro e si sono dimostrate totalmente indifferenti.

Quello che volevo chiederle è se esiste una qualche responsabilità di questi genitori per le azioni delle loro figlie.”

 

Cara lettrice,

mi dispiace profondamente per la situazione in cui si trova la sua famiglia: posso solo immaginare la situazione di malessere e turbamento che state provando. Le vessazioni contro sua figlia sono fatti obbiettivamente gravi e, per come descritte, potrebbero configurare il reato di atti persecutori di cui all'art. 612 bis cp.

E' pur vero che, per la legge penale italiana, i minori di anni quattordici non sono imputabili, mentre quelli tra i quattordici e i diciassette anni sono imputabili solo se il Giudice li ritiene capaci di intendere e di volere, con una valutazione da effettuarsi caso per caso. Nel caso il minore non sia imputabile, non verrà condannato, ma comunque avrà delle conseguenze per avere commesso il fatto, quali la menzione nel Casellario Giudiziale per i minorenni e la possibilità di applicazione di una misura di sicurezza.

Pertanto, il primo consiglio che mi sento di darle è di valutare se denunciare tali fatti all'Autorità competente.

Lei, tuttavia, mi chiede specificamente delle responsabilità dei genitori.

Ebbene, i genitori sono senza dubbio responsabili dei danni provocati dai figli dal punto di vista civilistico, ai sensi degli artt. 2047 e 2048 cc, con l’obbligo di provvedere al risarcimento.

Non vi è invece una responsabilità penale dei genitori per i reati dei figli, in quanto la responsabilità penale è personale e dunque ne può rispondere solo l'autore, se imputabile.

Trattando più nello specifico l'aspetto risarcitorio, il codice civile distingue due ipotesi.

L'art. 2047 cc afferma che, in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere (quindi anche un minore), il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace (quindi anche i genitori), salvo provi di non aver potuto impedire il fatto.

L'art. 2048 cc afferma invece che il padre e la madre sono responsabili del danno cagionato dal fatto illegittimo dei figli minori non emancipati, salvo provino di non aver potuto impedire il fatto. L’art. 2048 cc esclude la responsabilità del genitore nel caso di figlio emancipato: quella dell’emancipazione è tuttavia un’ipotesi rara perché, nel codice civile, con emancipazione si intende il caso del figlio che, nonostante la minore età, abbia contratto matrimonio.

All'apparenza i due articoli disciplinano la stessa situazione, riguardando entrambi la responsabilità dei genitori in relazione ai danni dei figli minorenni. In realtà la giurisprudenza individua una differenza.

L'art. 2047 cc prevede la responsabilità civile dei genitori per i danni causati dai figli minori incapaci di intendere e di volere.

L'art. 2048 cc, viceversa, stabilisce la responsabilità dei genitori per i danni provocati dai figli che, ancorché minorenni, siano capaci di intendere e di volere. In merito, vi è anche una differenza tra la capacità del minore in sede penale rispetto a quella civile. Nel diritto penale, come si è già detto, il minore al di sotto dei quattordici anni è ritenuto dalla legge sempre incapace, quindi non è mai imputabile. Nel diritto civile, invece, la legge non indica un limite di età al di sotto del quale il minore è incapace: è sempre il Giudice a valutare caso per caso e può essere ritenuto capace, ad esempio ai sensi dell’art. 2048 cc, anche un minore di anni quattordici.

L’art. 2047 ritiene responsabili i genitori per i danni provocati dai figli minori, in quanto soggetti con un obbligo di vigilare sulle loro condotte.

L’art. 2048 cc prevede sia il predetto obbligo di sorveglianza, che un più generale obbligo di dimostrare di avere impartito una corretta educazione ai figli (culpa in vigilando e culpa in educando).

In ambo i casi i genitori vanno esenti da responsabilità dimostrando di non avere potuto impedire il fatto. Nella prassi giurisprudenziale, tale prova coincide con la dimostrazione, da parte dei genitori, di avere correttamente adempiuto agli obblighi di sorvegliare ed educare.

L’art. 2048 cc richiede anche il requisito della coabitazione tra figlio e genitore, affinché quest’ultimo sia ritenuto responsabile per i danni commessi dal primo. La giurisprudenza ha progressivamente interpretato in senso molto ampio il requisito della convivenza, che non viene meno per una temporanea assenza del minore, anche prolungata, ad esempio un periodo di studi all’estero (Cass. 7050/2008, 3491/1978). Più discussa è invece la questione se sussista il requisito della convivenza nel caso di genitori che si separano: per la tesi prevalente, entrambi i genitori sono ritenuti conviventi ai sensi dell’art. 2048 cc se l’affido è condiviso, mentre è controverso, nel caso di affido esclusivo, se sussista una responsabilità ex art. 2048 cc per il genitore non affidatario.

Da ultimo vi è ancora da aggiungere che l’obbligo di sorveglianza viene momentaneamente meno se il figlio minore è affidato dai genitori ad altri, ad esempio gli insegnanti nel periodo in cui è a scuola. Anche in tali casi non viene invece meno l’onere per i genitori di dimostrare di avere impartito una corretta educazione.

In conclusione, cara lettrice, la circostanza che i genitori delle ragazze che perseguitano sua figlia siano consapevoli di tali vessazioni e non facciano abbastanza per impedirle, secondo quanto lei mi riferisce, comporta la possibilità di chiedere ai predetti genitori quantomeno il risarcimento dei danni, anche morali ed esistenziali, patiti da sua figlia.

Avv. Filippo Testa


Voce al diritto a cura dell'Avv. Filippo Testa
Per qualsiasi domanda o approfondimento, inviate le vostre lettere a info@lavocediasti.it
Instagram

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare" su Spreaker.

Telegram Segui il nostro giornale anche su Telegram! Ricevi tutti gli aggiornamenti in tempo reale iscrivendoti gratuitamente. UNISCITI

Ti potrebbero interessare anche:

SU