“Buongiorno avvocato,
sono stato da poco coinvolto senza colpa in un sinistro stradale e mi sono subito attivato presso la mia assicurazione per richiedere il risarcimento. La mia polizza gode del regime di indennizzo diretto che dovrebbe garantirmi alcuni diritti in più, soprattutto in materia di accesso agli atti, in base a quanto mi era stato detto al momento della stipula.
Me lo può confermare, perché ora la compagnia si rifiuta di fornirmi tutti i documenti a loro disposizione.
Gentile lettore,
nonostante il tema da lei sollevato sia comune, la materia in oggetto è spesso sconosciuta o non conosciuta in modo adeguato dagli assicurati e, grazie al suo quesito, possiamo ora affrontarla e delinearne alcuni tratti essenziali.
È necessario, innanzitutto, definire il regime di indennizzo (o risarcimento) diretto: in questo caso, è consentito per il soggetto non (o parzialmente) responsabile di un incidente stradale ottenere il risarcimento direttamente dalla propria compagnia dei danni subiti. Di norma, ciò consente di ottenere una liquidazione più rapida rispetto a quanto accade ordinariamente.
Esso è attivabile solo in caso sussistano determinati requisiti che, in realtà, individuano un ambito di applicazione molto lato poiché si sostanziano nella necessità che il sinistro coinvolga non più di due veicoli immatricolati in Italia, che questi siano identificati e assicurati con compagnie italiane (o straniere che abbiano aderito a questa procedura) e che l’episodio avvenga in territorio italiano. È fondamentale ricordare anche che solo alcuni tipi di danno sono risarcibili direttamente (danni al veicolo non responsabile del sinistro, lesioni di lieve entità subite dal conducente fino al 9% di invalidità permanente, lesioni ai terzi trasportati anche superiori al 9% di invalidità permanente e danni alle cose trasportate appartenenti al proprietario o al conducente).
Tale procedura è alternativa a quella che possiamo definire “generale” e, come da lei anticipato, garantisce delle facoltà più ampie all’assicurato. Infatti, la compagnia assicurativa è tenuta “ad ampi obblighi di assistenza al fine di garantire la piena realizzazione del suo diritto al risarcimento del danno”. In questo regime, chiaramente, la compagnia gestisce il sinistro quale mandataria dell’assicurazione del responsabile civile.
Se l’assicurato non si trova nel caso da lei descritto, il diritto di accesso si limita solamente agli atti che sono già presenti nel fascicolo del sinistro riferiti, dunque, a quanto la compagnia abbia già esperito, in quanto ritenuto sufficiente per accogliere o rifiutare l’indennizzo, durante la fase istruttoria.
Nel regime generale, dunque, l’assicurazione non è obbligata né a eseguire nuove perizie o accertamenti tecnici, qualora appaiano necessari, né ad acquisire documentazione ulteriore e aggiuntiva, rispetto a quella già presente, nei confronti di soggetti terzi.
La giurisprudenza, da ultimo con l’ordinanza n. 12605/2025 della Corte di Cassazione, giustifica questa difformità di trattamento dell’assicurato poiché, a differenza del risarcimento diretto, non vi sarebbero quelle “pregnanti ragioni … in forza delle quali la compagnia assicurativa debba pervenire ad offrire una vera e propria consulenza, sia informativa sia tecnica, al danneggiato”. Per questo motivo non risulta possibile “estendere la portata del diritto di accesso a favore del danneggiato al punto di configurare un obbligo, in capo alla compagnia assicurativa, di svolgere ulteriori atti di istruzione del sinistro, così sopportandone i relativi costi, che essa ritenga superflui ed inutili rispetto ad elementi già acquisiti e già sufficienti”
Nell’ordinanza sopracitata, la Suprema Corte chiarisce anche come il danneggiato può tutelarsi nel caso la propria compagnia non si comporti conformemente a quanto previsto dalla legge.
Qualora, fattispecie in cui si potrebbe sussumere la sua situazione, vi sia un diniego o una grave limitazione dell’accesso, l’assicurato potrà procedere, in via amministrativa, con reclamo all’Istituto di Vigilanza (IVASS).
Nel caso invece l’assicurazione dovesse negare il risarcimento a causa della mancanza degli atti istruttori che secondo le regole di diligenza, buona fede e correttezza avrebbe dovuto svolgere, il danneggiato dovrà instaurare una causa davanti alle Autorità Giudiziarie competenti, non essendo sufficiente una tutela amministrativa. Il procedimento avrà verosimilmente come oggetto, previo accertamento dell’esistenza del diritto all’indennizzo qualora non venga offerta una valida motivazione del rifiuto, la condanna della compagnia al pagamento del dovuto.
In definitiva, avendo lei stipulato una polizza con risarcimento diretto, potrà rivolgersi alle Autorità amministrative competenti qualora persista il diniego della sua compagnia di permetterle l’accesso a tutti gli atti e non solo quelli contenuti nel fascicolo, elemento che, come si diceva, rappresenta la differenza essenziale dei due regimi.