Voce al diritto - 14 giugno 2025, 07:45

Case occupate: nuove tutele per i proprietari e sgomberi più rapidi

Case occupate: nuove tutele per i proprietari e sgomberi più rapidi

“Buongiorno avvocato,

ho letto un suo vecchio articolo che riguarda il tema dell’occupazione abusiva di immobili.

Avendo un problema simile alla situazione trattata e avendo sentito parlare della recente riforma di questa materia, volevo chiedere se rispetto ad anni fa sono maggiormente tutelato e se ho nuovi rimedi a mia disposizione per cacciare da casa mia questi individui.”

Gentile lettore,

la ringrazio innanzitutto per avere letto il mio precedente articolo il cui contenuto, vista la citata riforma della materia con il D.L. 48/2025, risulta ormai risalente e non più del tutto corretto.

Serve dunque iniziare la disamina delle novità introdotte dalla suddetta modifica legislativa la quale ha soprattutto aggiunto nel Codice Penale un nuovo articolo, il 634-bis, rubricato: “Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui”.

Tale norma è stata aggiunta al fine di tutelare la proprietà privata; essa prevede un termine edittale più severo di quello previsto dall’articolo 633 c.p., rubricato: “Invasione di terreni o edifici”. La pena prevede la reclusione da due a sette anni per chi tiene la condotta descritta nell’articolo appena cennato.

È ora necessario, quindi, esaminare quali siano i requisiti che permettono di inquadrare un determinato comportamento nella condotta tipica prevista dal 634-bis c.p., in modo tale da verificare se sia possibile sussumere la sua situazione in questa fattispecie.

La sanzione si applica a chi, con violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente.

Nello stesso modo sono poi punite ulteriori condotte quali: appropriazione di un immobile adibito a domicilio altrui o di sue pertinenze con artifici o raggiri, cessione ad altri dell'immobile occupato, intromissione o cooperazione, fuori dai casi di concorso di reato, nell'occupazione dell'immobile oppure ricezione o versamento di denaro o altra utilità per la stessa occupazione senza titolo.

Viene poi prevista una causa di non punibilità per l’autore di questa fattispecie di reato che “collabori all'accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile”.

Contestualmente a quanto illustrato sinora, sempre con il D.L. 48/2025, è stato aggiunto al Codice di Procedura Penale l’articolo 321-bis, rubricato: “Reintegrazione nel possesso dell’immobile”. Questa norma ha modificato il procedimento di reintegrazione nel possesso (ciò che effettivamente permette al proprietario di riottenere l’immobile libero da occupanti) prevedendo anche lo sgombero immediato in caso di abitazione principale.

È stato infatti introdotto un nuovo iter che permette di agire con urgenza agevolando così l’intervento delle forze dell’ordine per restituire il bene agli aventi diritto.

Specificamente, si prevede, dal punto di vista tecnico-procedurale, la possibilità per il Giudice, su richiesta del Pubblico Ministero (PM), l’emissione di un decreto motivato per lo sgombero dell’immobile occupato. Inoltre, qualora si tratti dell’unica abitazione della persona offesa, gli ufficiali di polizia giudiziaria che ricevono denuncia del reato di cui all'articolo 634-bis del codice penale, espletati i primi accertamenti volti a verificare la sussistenza dell'arbitrarietà dell'occupazione, si recano senza ritardo presso l'immobile del quale il denunziante dichiara di essere stato spossessato.

Un’ulteriore novità introdotta dall’articolo 321-bis c.p.p. disciplina i casi in cui l’accesso venga negato, vi sia resistenza o rifiuto di eseguire l’ordine di rilascio o l’occupante sia assente; in queste situazioni, gli ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l'arbitrarietà dell'occupazione, dispongono coattivamente il rilascio dell'immobile e reintegrano il denunciante nel possesso del medesimo, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica.

Per quanto riguarda infine il regime di procedibilità, il reato è punito a querela della persona offesa, ma si procede d’ufficio qualora il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o infermità.

In conclusione, visto quanto esposto, è necessario che lei verifichi che la sua situazione possa essere inquadrata nella fattispecie prevista all’articolo 634-bis c.p. per accertarsi che la disciplina prevista dalle nuove norme del Codice penale e del Codice di procedura penale siano a essa applicabili.

Il consiglio è comunque sempre quello di rivolgersi ad un avvocato di fiducia che la possa assistere con le dovute cautele.

Avv. Filippo Testa


Voce al diritto a cura dell'Avv. Filippo Testa
Per qualsiasi domanda o approfondimento, inviate le vostre lettere a info@lavocediasti.it
Instagram

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
SU