“Recentemente ho scoperto che sul mio immobile è stata iscritta ipoteca in quanto l’Agenzia delle Entrate sostiene che a mio nome risultano delle cartelle esattoriali mai pagate.
Ovviamente ho verificato se avessi ricevuto delle loro raccomandate o comunicazioni, ma non ho trovato nulla. Inoltre, il mio indirizzo di residenza risulta correttamente registrato presso il Comune.
Mi sono da qualche mese trasferito e credevo di aver effettuato tutto il necessario, ma evidentemente ciò non è stato sufficiente. L’unica cosa che mancava era il mio nome sul citofono e sulla buca delle lettere.
Secondo lei cosa può essere successo?”
Gentile lettore,
il tema relativo alle notifiche, soprattutto per quanto riguarda le comunicazioni inerenti alle cartelle esattoriali, è solo apparentemente marginale, rappresentando invece un aspetto molto rilevante sia per l’ambito fiscale che per quello propriamente giuridico.
Per quanto riguarda la disciplina generale, sulla quale è necessario inizialmente soffermarsi per comprendere meglio la materia, essa viene trattata dal Codice di procedura civile agli articoli 136- 151.
Nello specifico, molto rilevante anche in relazione al suo quesito risulta essere l’articolo 143 cpc, il quale analizza la “Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti”, disposizione che viene applicata qualora non siano conosciuti i dati di residenza del soggetto da notificare.
Talvolta, infatti, nonostante l’indirizzo risulti dal certificato, il soggetto che esegue la notifica può non essere in grado di trovare il destinatario dell’atto o, nel suo caso, della cartella esattoriale.
Per quanto riguarda l’aspetto tributario, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 24745/2025, ha affermato che qualora il soggetto notificatore, nonostante il certificato di residenza, non rinvenga il destinatario in quanto, per esempio, il suo nominativo risulta essere assente sulla casella postale, questi viene considerato irreperibile. Tale qualifica ha conseguenze estremamente importanti in quanto rende dunque legittime notifiche senza “consegna diretta”, vertendosi nell’ipotesi di irreperibilità assoluta.
Nel provvedimento cennato, la Suprema Corte ha infatti dichiarato che: “il certificato di residenza non ha efficacia fidefaciente tale da contrastare gli accertamenti compiuti dall'organo notificatore. …In materia di notificazione dell'avviso di accertamento, l'attestazione del pubblico ufficiale sulla relata di notifica di avere acquisito, da accertamenti eseguiti in loco, la conoscenza che il contribuente non è risultato reperibile presso l'indirizzo indicato costituisce atto pubblico … fa piena prova fino a querela di falso. Tale prova non può essere inficiata da certificati anagrafici o elettorali che attestino solo formalmente la persistente residenza in loco del destinatario della notifica, poiché le risultanze anagrafiche rivestono valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, che, nel caso di specie, sono risultate di fatto smentite dagli accertamenti del pubblico ufficiale.”
Riassumendo, si afferma che quanto dichiarato dal soggetto notificatore ha valore di atto pubblico e prevale dunque sul certificato di residenza, il quale ha solamente un mero valore presuntivo.
Con un’ordinanza più recente, invece, la n. 26371/2025, la Cassazione ha trattato il tema afferente all’articolo 140 del Codice di procedura civile, disposizione che tratta la cosiddetta “irreperibilità relativa”, la quale si distingue dunque dall’irreperibilità assoluta dell’articolo 143 appena trattato.
In questo caso, la notifica viene effettuata correttamente, ma il destinatario/contribuente non si trova in quel momento presso la sua residenza. Il soggetto notificatore, quindi, lascerà un avviso di ricevimento presso l’abitazione e la notifica si considererà perfezionata dopo 10 giorni dall’adempimento di questo onere, a prescindere dal ritiro dell’atto da parte del destinatario.
Sulla base di quanto esposto sinora, dunque, emerge l’importanza della corretta segnalazione della propria residenza presso il Comune, ma anche la rilevanza dell’indicazione del nominativo sulla casella postale presente all’indirizzo, per evitare spiacevoli conseguenze relative ad atti e cartelle esattoriali di cui non si era nemmeno venuti a conoscenza.