“A seguito di un sinistro mi sono rivolto alla mia assicurazione per chiedere il risarcimento del danno subito dal mio veicolo rimasto gravemente danneggiato.
Una volta ricevuto l’assegno dalla Compagnia, tuttavia, ho notato che il valore era inferiore rispetto a quello previsto dal mio consulente.
Come posso contestare questo importo? È necessario che faccia causa?”
Gentile lettore,
in ambito assicurativo, a partire dal prossimo anno, e più precisamente dal 15 gennaio 2026, saranno introdotte importanti novità procedurali.
A partire da gennaio, infatti, sarà operativo l’Arbitro assicurativo, il nuovo strumento di “ADR” (sigla derivante dall’acronimo inglese per quanto riguarda i metodi alternativi di risoluzione delle controversie) che parificherà questo settore a quello bancario-finanziario in cui già esiste l’ABF (“Arbitro Bancario Finanziario”).
Il procedimento innanzi questa autorità è stato regolato dal decreto ministeriale 215/2024, il quale prevede che il processo si svolga telematicamente. Le parti infatti non devono comparire personalmente. I costi della procedura sono molto accessibili visto il contributo richiesto pari a 20 euro e non è obbligatoria l’assistenza di un avvocato. Infine, viene anche specificato che la decisione deve essere assunta entro 90 giorni, prorogabili una sola volta.
Per quanto riguarda l’ambito applicativo, questo risulta essere molto ampio sia dal punto di vista soggettivo sia da quello oggettivo.
Sono infatti legittimati ad adire l’Arbitro i clienti, i beneficiari e i terzi danneggiati nella responsabilità civile auto e medica, anche se non consumatori. Per quanto riguarda le materie che possono risultare oggetto di queste controversie, possono essere indicate, a titolo esemplificativo, l’accertamento di diritti, anche risarcitori, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi o l’inosservanza delle regole di comportamento previste per l’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa.
Il ricorso può riguardare anche vicende di responsabilità precontrattuale dell’assicurazione, ma, a proposito, occorre evidenziare che le controversie devono derivare da un contratto di assicurazione effettivamente stipulato tra le parti.
Inoltre, bisogna ricordare che il ricorso è assoggettato a molteplici condizioni di ammissibilità, quali la determinatezza, il carattere documentale della controversia, l’inesistenza di altre procedure giudiziali o di giustizia alternativa e, soprattutto, il fatto che sia stato previamente presentato un reclamo alla propria compagnia (o intermediario assicurativo). Per questa ragione, l’IVASS (l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) ha imposto a questi soggetti la revisione della politica di gestione dei reclami. Tra le novità introdotte vi è la necessità per la compagnia assicurativa di inserire sul proprio sito un collegamento ipertestuale che rimandi al sito dell’Arbitro assicurativo. E’ poi previsto un termine di 12 mesi, a partire dall’infruttuoso esito del reclamo, per adire questa Autorità.
Il contraddittorio è assicurato da termini ben definiti e assegnati alle parti per dedurre e controdedurre con apposite memorie depositate telematicamente alla segreteria tecnica dell’Arbitro. La mancata partecipazione della Compagnia Assicurativa fa sì che questa venga ritenuta contumace e che, pertanto, la decisione possa essere assunta solo su quanto prodotto dal ricorrente.
Nel procedimento, come si cennava, non è ammessa alcuna istruttoria, tecnica o testimoniale, prevedendo infatti solamente elementi probatori di natura documentale.
Il D.M. 215/2024, al quale si rimanda per gli specifici importi, prevede anche un limite di valore oggetto del ricorso, variabile a seconda della materia del contendere.
Infine, la decisione di questo organismo non risulta essere vincolante permettendo e non pregiudicando così la possibilità, per entrambe le parti, di agire successivamente in giudizio.
Per il ricorrente non vi sono spese in caso di soccombenza, mentre per l’impresa o intermediario resistenti viene previsto, rispettivamente, un contributo di 200 e 100 euro in caso di esito vittorioso per il ricorrente.
Per completare il discorso è necessario evidenziare che non è ancora stata, tuttavia, delineata né la disciplina da invocare in caso di non ottemperanza da parte della Compagnia al provvedimento dell’Arbitro né le modalità con cui le ragioni di tale inadempimento verrebbero comunicate, con conseguente incertezza, allo stato attuale, sul tema.
Alla luce di ciò, quindi, in alternativa all’instaurazione di una causa innanzi il Tribunale, nel suo caso potrà ricorrere all’Arbitro assicurativo, il quale, come visto, prevede un onere economico inferiore nonché tempi di risoluzione della controversia definiti e più brevi rispetto a quelli della giustizia ordinaria.





