Voce al diritto - 10 gennaio 2026, 07:45

Quando la paura diventa reato: truffa aggravata e tutela della vittima

Quando la paura diventa reato: truffa aggravata e tutela della vittima

“Egregio avvocato,

nelle ultime settimane mio padre, ormai già avanti con l’età, ha ricevuto molteplici SMS da mittenti a lui sconosciuti che si fingevano suo figlio e che chiedevano aiuti economici per risolvere dei problemi con le Forze dell’Ordine.

Avendo letto notizie su questa tipologia di messaggi già in passato, l’ho avvertito in tempo e fortunatamente ha provveduto a bloccare questi numeri, ma il mio timore rimane.

Volevo dunque chiederle come posso tutelarmi e di che reato possono essere accusati questi squallidi soggetti qualora prima o poi riuscissero nel loro intento.”

Gentile lettore,

purtroppo è sempre più frequente incorrere in truffe che approfittando, in modo deprecabile, della scarsa familiarità con la tecnologia e dell’altruismo delle persone più anziane, tentano di ottenere illegittimamente del denaro.

Dal punto di vista normativo, la condotta di questi soggetti è riconducibile al reato della truffa, rubricato all’articolo 640 del codice penale. Il primo comma prevede la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 51 a 1.032 per “chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”.

Nello specifico, inoltre, il secondo comma prevede una serie di circostanze aggravanti che non solo aumentano i limiti edittali (viene infatti prevista una pena reclusiva da uno a cinque anni) e l’importo della multa (che diviene quindi compresa tra 309 e 1.549 euro), ma modificano anche la condizione di procedibilità.

Quanto appena cennato è sicuramente rilevante nel suo caso in quanto, al numero 2 del suddetto comma, il Codice prevede un’aggravante “se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità”.

Nella sua situazione, infatti, si rientra in questa casistica in quanto, senza dubbio, il truffatore ha provocato in suo padre un timore che non sussiste nella realtà, nel tentativo di ottenere quanto sperato.

La Corte di Cassazione ha confermato quanto sopra, da ultimo con la sentenza n. 41027/2025 del 5 novembre 2025, sostenendo che, al fine di integrare la fattispecie di truffa aggravata di cui al secondo comma dell’articolo 640 c.p., sia sufficiente “conformemente al principio di correlazione tra accusa e decisione, (che)gli elementi integranti l’aggravante siano descritti o contenuti nel capo d’imputazione e l’imputato sia quindi posto nelle condizioni di espletare pienamente la difesa su tali elementi”. Tale assunto risulta valido salva l’ipotesi in cui la circostanza abbia natura “valutativa” cioè non siano immediatamente evidenti elementi fattuali oggettivi, ma occorra quindi una disamina degli stessi.

Come emerge da questo estratto della pronuncia della Suprema Corte, il requisito risulta essere prettamente formale, essendo necessario che siano inseriti nel capo d’imputazione gli elementi integranti la fattispecie aggravante in modo tale da permettere all’imputato di difendersi su di essi.

È necessario ora concentrarsi sulla condizione di procedibilità; come anticipato, infatti, sussumere la sua situazione nella fattispecie del secondo comma del640 c.p. non ha solo rilevanza per quanto riguarda l’aspetto sanzionatorio, ma anche per quello processuale, di non minor importanza.

Il comma 4 dell’articolo 640 del Codice penale prevede che la truffa sia punibile a querela della persona offesa “salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma…”.

In base alla disposizione, dunque, nella sua situazione, non vi è il termine, altrimenti sussistente e indispensabile al fine del soddisfacimento della condizione di procedibilità, di tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato di cui all’articolo 124 c.p. per esercitare il diritto di querela, in quanto si rientra nella circostanza n. 2 prevista dal secondo comma dell’art. 640 c.p.. In questo caso pertanto il reato diventa procedibile d’ufficio.

Per rispondere al suo quesito, quindi, la condotta tenuta da questi individui è sicuramente riconducibile al reato di truffa e in particolare, secondo l’orientamento giurisprudenziale confermato da ultimo dalla Corte di Cassazione, alla fattispecie aggravata del secondo comma.

Il mio consiglio, come sempre, nel caso in cui vi fossero problemi è comunque quello di rivolgersi senza indugio alle Forze dell’Ordine.

Avv. Filippo Testa


Voce al diritto a cura dell'Avv. Filippo Testa
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