Asti - 17 settembre 2026, 12:51

Congedo parentale, due provvedimenti del Tribunale di Asti su Poste Italiane

La Cgil: "Riconosciuta la natura discriminatoria di due prassi". Nel primo caso contestata la decurtazione del premio di risultato, nel secondo la mancata attribuzione di punti nella mobilità

Congedo parentale, due provvedimenti del Tribunale di Asti su Poste Italiane

Due provvedimenti del Tribunale di Asti tornano a occuparsi del rapporto tra congedo parentale e meccanismi di valutazione della presenza sul lavoro. A darne notizia è la Cgil, attraverso una nota stampa nella quale ricostruisce due procedimenti che hanno coinvolto Poste Italiane S.p.A. e che, secondo il sindacato, hanno portato il giudice del lavoro Giovanni Manzoni a riconoscere la natura discriminatoria delle prassi contestate.

Il primo provvedimento, riferisce la Cgil, è un decreto del 28 luglio 2026, pronunciato nell'ambito del procedimento speciale antidiscriminatorio previsto dall'articolo 38 del Codice delle pari opportunità. Al centro della vicenda c'è il premio di risultato e, in particolare, la modalità con cui venivano considerate le giornate di assenza.

Secondo quanto riportato nella nota sindacale, Poste applicava una riduzione pari a 1/312 del premio per ogni giornata di assenza, senza neutralizzare i periodi di congedo parentale e quelli per malattia del figlio. La controversia riguardava una dipendente, madre di una bambina.

Il Tribunale, secondo la ricostruzione della Cgil, ha ritenuto discriminatoria la condotta e ha disposto la cessazione del comportamento contestato, oltre alla restituzione degli importi trattenuti sui premi 2022 e 2023 e sul premio straordinario 2023. Il provvedimento avrebbe inoltre riconosciuto alla lavoratrice il risarcimento del danno non patrimoniale e le spese di lite.

La questione, spiega ancora la Cgil nella nota, riguarda la natura del premio di risultato. Secondo la ricostruzione fornita dal sindacato, il giudice ha ritenuto che non si tratti di un emolumento semplicemente collegato all'effettiva presenza in servizio, ma di una voce di carattere premiale e incentivante. Da qui la contestazione della modalità con cui il congedo parentale veniva conteggiato ai fini della determinazione dell'importo.

Sempre secondo quanto riferito dalla Cgil, nel corso del procedimento sarebbe inoltre emerso che l'elenco delle assenze considerate "neutralizzate" da Poste era stato definito attraverso un criterio indicato dalla stessa azienda come "pragmatico".

La Cgil sottolinea nella propria nota la rilevanza della decisione, sostenendo che non risulterebbero precedenti editi sullo specifico punto. Si tratta tuttavia di una valutazione contenuta nella comunicazione del sindacato e riferita alla sua ricostruzione della giurisprudenza.

Sul provvedimento risulta inoltre pendente un'opposizione da parte di Poste Italiane. La Cgil riferisce che l'udienza è stata fissata per il 25 novembre 2026 davanti alla giudice Ivana Lo Bello. Secondo la nota, il decreto è nel frattempo immediatamente esecutivo ed è già stato eseguito dalla società.

Il secondo procedimento riguarda invece la mobilità nazionale di Poste Italiane. In questo caso il Tribunale di Asti, con sentenza pubblicata il 29 luglio 2026, avrebbe respinto integralmente l'opposizione presentata dalla società contro un precedente decreto del 28 gennaio 2026.

La vicenda nasceva da una procedura di mobilità regolata, secondo quanto ricostruito dalla Cgil, anche sulla base di un accordo sindacale del 4 maggio 2021. L'intesa prevedeva l'attribuzione di 15 punti per la "presenza in servizio" ai lavoratori che non avessero superato quindici giorni di assenza nell'anno precedente. Il congedo parentale non era compreso, secondo la ricostruzione del sindacato, tra le assenze equiparate alla presenza.

La lavoratrice coinvolta, madre di due figlie, si era collocata al 28° posto della graduatoria per la provincia di Palermo. Con l'attribuzione dei 15 punti contestati sarebbe salita, secondo la Cgil, al 14° posto, mentre la graduatoria sarebbe successivamente arrivata fino al 22° posto.

La sentenza avrebbe quindi confermato il riconoscimento di un danno patrimoniale di 39.313,87 euro e di un danno non patrimoniale di 5.000 euro, oltre a 7.377 euro di spese di lite.

Particolare rilievo viene attribuito dalla Cgil anche al fatto che la regola contestata fosse contenuta in un accordo sindacale. Nella ricostruzione del sindacato, il Tribunale avrebbe ritenuto che la presenza di un accordo collettivo non fosse sufficiente a escludere la possibile applicazione della normativa antidiscriminatoria.

La nota della Cgil riferisce inoltre che il Tribunale avrebbe respinto l'argomentazione secondo cui la lavoratrice avrebbe dovuto attendere l'esito della procedura prima di trasferire la propria famiglia in Sicilia, richiamando le disposizioni europee e nazionali relative alla conciliazione tra vita professionale e vita familiare.

I due procedimenti, dunque, riguardano due fattispecie distinte, ma secondo la Cgil presentano un elemento comune: la contestazione di meccanismi nei quali l'utilizzo del congedo parentale avrebbe prodotto una penalizzazione per le lavoratrici coinvolte.

Le decisioni del Tribunale di Asti, così come ricostruite nella nota diffusa dal sindacato, riportano quindi al centro il tema della tutela del congedo parentale e della sua considerazione nell'ambito dei sistemi aziendali che attribuiscono premi o punteggi sulla base della presenza in servizio.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
SU