Voce al diritto | 03 febbraio 2024, 07:45

Spiare il coniuge infedele non è sempre reato

Spiare il coniuge infedele non è sempre reato

“Sono anni ormai che ho il presentimento che il mio compagno abbia un’altra relazione e quindi qualche mese fa mi sono decisa, sono riuscita ad installare sulla sua macchina un microfono che mi permettesse di ascoltare le telefonate che fa quando la utilizza. Avevo ragione. Dopo aver messo il mio ormai ex compagno davanti ai fatti, mi ha minacciato di denunciarmi per violazione della privacy. Corro davvero questo rischio?”

 

Gentile lettrice,

mi dispiace innanzitutto per la scoperta dei tradimenti del suo ex compagno. L'ipotesi di reato che si può delineare nella situazione che mi descrive è quello di interferenze illecite nella vita privata, ai sensi dell'art. 615 bis codice penale.

Il reato punisce “chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati dall'art. 614”.

Il reato, dunque, punisce anche chi utilizza microfoni o altri strumenti per registrare voci all'insaputa di altre persone, purché il fatto si svolga nei luoghi di cui all'art. 614 codice penale, cioè nei luoghi di privata dimora.

Secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: “rientrano nella nozione di privata dimora... esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare” (Cass. S.U. 31345/2017).

La questione è dunque essenzialmente comprendere se un'autovettura sia o meno un luogo di privata dimora, ai fini della norma penale.

In merito all'automobile, è frequente l'affermazione giurisprudenziale secondo cui “un'autovettura, in quanto spazio destinato naturalmente al trasporto dell'uomo o al trasferimento di oggetti da un posto all'altro e non ad abitazione, non può essere considerato luogo di provata dimora” (Cass. 3446/2024; conformi anche Cass. n. 3363/2000 e n. 5934/1981, contraria Cass. 33499/2019).

Seguendo quindi l'interpretazione più diffusa, anche se non univoca, presente in giurisprudenza, il posizionamento di un microfono in un'automobile non configura il reato di interferenze illecite nella vita privata, perché l'autovettura non è un luogo di privata dimora (di recente, in questo senso, la sopra citata Cass. 3446/2024).

Quindi, cara lettrice, per la giurisprudenza prevalente lei non ha commesso il reato di cui all'art. 615 bis e la denuncia prospettata dal suo ex compagno risulta infondata.

Neppure è ipotizzabile il reato di cui all'art. 617 bis codice penale, che punisce l'intercettazione di conversazioni telegrafiche o telefoniche. Ciò in quanto, sempre secondo giurisprudenza (Cass. n. 33499/2019 sopra citata, conforme Cass, n. 4264/2015), le conversazioni avvenute in un'automobile non sono equiparabili alle intercettazioni telefoniche previste dal predetto reato.

Resta infine il reato previsto dall'art. 167 del d.lgs. 196/2003 (codice della privacy), che punisce chi viola le norme sul trattamento dei dati personali, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato. La norma pare tuttavia di difficile applicazione al caso che lei mi prospetta, specie per l'assenza dei fini del profitto proprio e dell'altrui danno, benché dovrà comunque stare attenta all'uso futuro che lei farà delle registrazioni, per non incorrere nel predetto reato di cui all'art. 167.

In definitiva, secondo quella che è oggi la giurisprudenza prevalente, non sembrano ravvisabili reati nella condotta da lei posta in essere.

Avv. Filippo Testa


Voce al diritto a cura dell'Avv. Filippo Testa
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