Voce al diritto | 17 aprile 2021, 07:45

Lesioni gravi a seguito di sinistro stradale

Massima la tutela per il terzo trasportato

Lesioni gravi a seguito di sinistro stradale

“Gentile Avvocato, circa un mese fa sono stato vittima di un bruttissimo incidente stradale. Mi trovavo in auto con un amico quando, a seguito di una brusca manovra dell’autovettura che sopraggiungeva nella carreggiata opposta, dopo uno sterzo improvviso da parte del mio amico che si trovava alla guida, l’auto carambolava per diversi metri, scaraventandoci nel fosso adiacente. A seguito dell’incidente mi sono state diagnosticate lesioni gravi. La mia vita da quel giorno non è più la stessa: ho perso la sensibilità alla mano destra e a causa della rottura del femore faccio fatica a reggermi in piedi. Come posso tutelarmi?"

In materia di responsabilità civile, la posizione del terzo trasportato assume connotati del tutto particolari volti, per motivi evidenti e più che comprensibili, a tutelare quella che potrebbe essere definita la “vittima incolpevole” del sinistro.

In primo luogo, la richiesta risarcitoria dovrà essere formulata utilizzando, come ragione del domandare, quella del terzo trasportato.

Ciò che maggiormente rileva è l’irrilevanza, in merito, al fatto che il terzo agisca verso il vettore (ovvero sia il conducente del mezzo sul quale viaggiava) o verso il conducente del mezzo antagonista, ovvero decida di convenire entrambi in giudizio.

Per il terzo trasportato, che voglia richiedere e ottenere il risarcimento del danno patito, si presentano due differenti possibilità. Egli potrà, infatti, rivolgersi direttamente alla compagnia assicuratrice del responsabile civile (ossia di colui che ha causato il sinistro), azionando così la procedura disciplinata dall’articolo 144 del Codice delle Assicurazioni Private e dagli articoli 2043 e 2054 c.c. (nei confronti, dunque, dei proprietari dei veicoli responsabili del sinistro e dei rispettivi assicuratori); ovvero, in alternativa, egli potrà avvalersi dell’apposito strumento previsto dal codice assicurativo, rubricato all'art. 141 sotto il nome “risarcimento del terzo trasportato”, e agire direttamente nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo su cui viaggiava (cosiddetto veicolo vettore).

Richiesta indirizzata alla compagnia assicuratrice del proprietario del veicolo sul quale era a bordo.

Il terzo trasportato che si avvalga dell’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni Private, vedrà risarcito il danno subito – salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito – “dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto dall’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti […], fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”.

Il vantaggio procedurale che ne trae il terzo trasportato, dunque, consiste nella possibilità di esercitare detta azione indipendentemente dall’accertamento del responsabile del sinistro e, in caso di illecito imputabile a più soggetti, indirizzarla indistintamente nei confronti di uno di essi, così come affermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 22228/2014.

In ogni caso, viene consentito all’impresa di assicurazione del responsabile civile di intervenire nel giudizio ed estromettere la società che ha assicurato il veicolo, qualora riconosca la responsabilità del proprio assistito; mentre, nell’eventualità in cui l’impresa di assicurazione abbia già effettuato il pagamento, la medesima avrà diritto di rivalsa, nei limiti di quanto previsto dal codice delle assicurazioni private, nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile.

La procedura da seguire per richiedere il risarcimento del danno.

La procedura da seguire per ottenere la liquidazione dell’indennizzo è, come indicato nell’art. 141 co. 2, quella prevista per il risarcimento ordinario dall’articolo 148 del Codice delle Assicurazioni e si applica, pertanto, ai sinistri avvenuti nel territorio nazionale tra due o più veicoli a motore (cosiddetti sinistri multipli) identificati e coperti da assicurazione obbligatoria, comprendenti tanto i danni alle cose trasportate di sua proprietà, quanto i danni alla persona. Viceversa, tale procedura non copre i sinistri avvenuti senza scontro alcuno con altro veicolo. La Suprema Corte (cfr. Cassazione n. 16477/2017)ha, tuttavia, affermato che ai fini dell’applicabilità dell’articolo 141, non è necessaria né la copertura assicurativa dell’altro veicolo, né che questo sia identificato.

La quantificazione del risarcimento del danno

Per ciò che attiene, poi, la questione della quantificazione del danno relativo alle lesioni gravi riportate occorre riferirsi, anche ai fini della determinazione della somma dovuta a titolo risarcitorio, al danno biologico (danno di natura fisica e psichica), con la precisazione che le voci che compongono il danno biologico sono:

• inabilità temporanea assoluta (I.T.A), la quale sussiste quando l'infortunato si trova nella totale incapacità fisica o psichica di attendere alle occupazioni dichiarate;

• inabilità temporanea parziale (I.T.P), la quale sussiste quando l'infortunato può attendere solo in parte alle occupazioni quotidiane, in relazione al grado di capacità lavorativa che egli ha conservato o che è andato riacquistando poi gradualmente;

• invalidità permanente (I.P) e quantificata secondo la tabella unica nazionale (per le lesioni micropermanenti) ovvero dai Tribunali di Roma e Milano (per le lesioni gravi o macropermanenti);

• danno da capacità lavorativa specifica, allorquando l’infortunio non consenta al danneggiato di svolgere le mansioni alle quali egli era adibito in data antecedente al sinistro;

• danno morale.

Eccezioni al risarcimento integrale.

Il risarcimento integrale del danno potrebbe non aver luogo:

• nell’eventualità in cui ci si trovi di fronte ad un’ipotesi di caso fortuito;

• a fronte della consapevole circolazione illegale (si pensi ai rapinatori) ovvero nell’ipotesi in cui il terzo trasportato si sia reso responsabile della causazione del danno (si pensi all’ipotesi di mancanza di allacciamento della cintura di sicurezza).

Cercando di tirare le fila del discorso, caro lettore, con l’assistenza di un avvocato potrà senza dubbio agire indifferentemente nei confronti della compagnia assicuratrice della persona che la trasportava, ovvero dell’autovettura che sopraggiungeva, al fine di ottenere il risarcimento del danno che nel suo caso, proprio per le lesioni da Lei cennate, pare poter essere considerevole.

Avv. Filippo Testa


Voce al diritto a cura dell'Avv. Filippo Testa
Per qualsiasi domanda o approfondimento, inviate le vostre lettere a info@lavocediasti.it
Instagram

Leggi tutte le notizie di VOCE AL DIRITTO ›
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium