Voce al diritto | 18 settembre 2021, 07:45

Assegno di mantenimento, stop con una nuova relazione

L’assegno di mantenimento che spetta all’ex coniuge viene meno quando lo stesso decide di iniziare un’altra relazione che si fonda sui presupposti della stabilità e della continuità

Assegno di mantenimento, stop con una nuova relazione

“Gentile Avvocato, sono separato da circa un anno e volendo iniziare una “nuova vita” con la mia attuale compagna, ho anticipato a mia moglie l’intenzione di procedere con il divorzio. Lei si è irritata terribilmente, ricordandomi che tanto l’assegno di mantenimento le è dovuto. Ho appreso però da alcuni conoscenti che mia moglie convive stabilmente con un uomo. Vorrei sapere se tale circostanza possa avere un peso sull’assegno di mantenimento che mia moglie minaccia di richiedermi.”

Caro lettore, il processo di separazione può concludersi con la previsione della corresponsione ad uno dei coniugi di un assegno di mantenimento, che rappresenta una sorta di ammortizzatore riconosciuto al consorte che ha il reddito più basso e che si trovi senza il sostegno economico costituito dal contributo del suo ex.

L’assegno di mantenimento ha il compito di garantire lo stesso tenore di vita del quale si godeva durante il matrimonio; tuttavia, lo stesso non può, e non deve, trasformarsi in un vitalizio perenne. A questo proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha sostenuto che, con il divorzio, le cose devono cambiare. Il divorzio rompe in modo definitivo qualsiasi legame tra marito e moglie. Se è vero che il marito deve garantire un sostegno alla moglie in seguito alla separazione, è anche vero che la stessa, dove sia possibile, deve pensare al suo futuro.

L’assegno di divorzio, da un lato, non è più rivolto a garantire lo stesso tenore di vita che si aveva durante il matrimonio e, dall’altro lato, viene riconosciuto se il coniuge richiedente è incapace di mantenersi da sè e non per colpa sua.

Per la Corte di Cassazione (cfr. Cass. ord. n. 5932/2021), ai fini della sussistenza del diritto al mantenimento in sede di divorzio, non rileva il passaggio da una vita agiata ad una vita meno agiata, quanto più la sussi-stenza di una capacità lavorativa.

La nuova relazione quale circostanza idonea ad interrompere il diritto al mantenimento.

L’assegno di mantenimento che spetta all’ex coniuge viene meno nel momento in cui lo stesso decida di iniziare un’altra relazione.

A questo proposito, è corretto spiegare che cosa ciò significhi nella pratica. Non è sufficiente vedersi con un’altra persona, andare a cena insieme e uscire ogni giorno.

Il fattore determinante è che i due abbiano intrapreso un percorso di vita comune con le caratteristiche di una famiglia di fatto.

Anche la giurisprudenza di merito è di recente intervenuta sul tema, precisando termini e modalità in cui si realizza la perdita del diritto.

Stando a quanto affermato dalla Corte d’Appello di Roma nella sentenza n. 2806/2021, l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento nei confronti dell’ex coniuge deve intendersi cessato laddove il beneficiario della prestazione abbia intrapreso una nuova relazione.

La Corte di Cassazione definisce i presupposti dell’assenza del diritto

Secondo la Cassazione, con ordinanza 16 ottobre 2020 n. 22604, una stabile e consolidata relazione affettiva con un nuovo compagno è causa della perdita dell’assegno divorzile.

Ne deriva che il marito, che invocasse l’insussistenza dei presupposti per la liquidazione di tale assegno a causa dell’esistenza di una relazione sentimentale della ex moglie, dovrà provare che il rapporto sentimentale è pluriennale, caratterizzato da ufficialità, fondato sulla quotidiana frequentazione, caratterizzato da periodi più o meno lunghi di piena ed effettiva convivenza e l’assunzione di impegni reciproci di assistenza morale e materiale tra la ex moglie e il nuovo compagno.

Tali caratteristiche di una relazione affettiva sono quelle che identificano una famiglia di fatto, la cui esistenza è incompatibile con obblighi di assistenza nascenti da un precedente matrimonio.

Tale sentenza si manifesta coerente con il principio di autoresponsabilità economica di ciascuno degli ex coniugi.

In altri termini, la nuova vita di coppia, pare costituisca - stando alle pronunce sopra riportate – circostanza idonea alla perdita del diritto al mantenimento.

L’Avvocato risponde

In risposta alla Sua domanda, mi permetto di suggerirLe di reperire prove utili a dimostrare l’esistenza della nuova convivenza intrapresa da Sua moglie. Il Tribunale, messo di fronte alla circostanza della sussistenza di un nuovo autosufficiente tenore di vita, potrebbe ritenere infondata la domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento.

Avv. Filippo Testa


Voce al diritto a cura dell'Avv. Filippo Testa
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