Voce al diritto | 03 settembre 2022, 07:45

Maxi sanzione Inps, come difendersi

Maxi sanzione Inps, come difendersi

“Avevo una piccola attività commerciale, con due dipendenti, che ho chiuso a fine 2016 perché per la crisi del settore avevo più spese che entrate.

Circa un anno dopo l'Inps mi ha inviato un atto di accertamento, in cui mi chiedeva di pagare alcune centinaia di euro di ritenute previdenziali dei due dipendenti entro tre mesi.

In effetti, non ero riuscito a pagare le ultime ritenute perché non avevo soldi. Sono però una persona onesta, a cui non piace avere debiti, e due anni dopo ho pagato quanto chiesto dall'Inps, visto che avevo trovato un nuovo lavoro che mi ha consentito di saldare le vecchie morosità.

Qualche giorno fa mi è arrivata un'ingiunzione dell'Inps per ben 20.000 euro di sanzione, per non aver pagato tempestivamente quelle poche centinaia di euro di ritenute.

Trovo incredibile che per quella modesta somma, che tra l'altro ho poi pagato appena ho potuto, l'Inps mi chieda ora altri ventimila euro.”

 

Gentile lettore,

la situazione che lei mi descrive non è per nulla un caso isolato. Nel corso di quest'anno, infatti, l'Inps ha iniziato a inviare numerose ordinanze-ingiunzione per omissioni nel versamento di ritenute previdenziali e assistenziali risalenti a diversi anni addietro.

Ciò che lascia senza parole è però l'entità della sanzione.

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 bis del decreto legge n. 463 del 1983, nel caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per importi non superiori a 10.000 euro, "si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione".

Quindi il datore di lavoro, che non paga anche piccoli importi contributivi entro tre mesi dall'avviso di accertamento, viene sanzionato con un minimo di 10.000 euro di sanzione. La sproporzione è evidente se solo si considera che anche un mancato o ritardato versamento di magari appena 10 euro viene punito con almeno 10.000 euro di sanzione.

Sopra i 10.000 euro, invece, l'omesso versamento è punito penalmente, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Prima della depenalizzazione avvenuta nel gennaio 2016, anche per gli importi di 10.000 o inferiori si applicava la pena detentiva.

Le ingiunzioni inviate dall'Inps in questi mesi riguardano importi non superiori a 10.000 euro e sono la conseguenza della depenalizzazione del 2016.

Esistono tuttavia diverse possibilità di tutelarsi, a fronte di sanzioni applicate dall'Inps che, specie per gli omessi versamenti di modesta entità, paiono del tutto irragionevoli.

Un'eccezione che ha trovato accoglimento in giurisprudenza è quella relativa all'eccessiva durata del procedimento. In particolare, ai sensi dell'art. 14 della legge 689 del 1981, non possono decorrere più di novanta giorni tra l’accertamento della violazione e la sua contestazione, a pena di estinzione della sanzione.

La Suprema Corte ha infatti affermato: "In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione... va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione" (Cass. n 27702/19, conformi Cass. S.U. n. 539572007, Cass. 8687/2016).

Nel caso dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, la contestazione avviene con la notifica dell'atto di accertamento, in cui l'Inps indica gli importi non versati e dà al datore di lavoro un termine di tre mesi per pagare.

Spesso tuttavia l'ammanco è desumibile dal semplice raffronto tra quanto il datore di lavoro dichiara di dover versare tramite comunicazioni obbligatorie all'Inps e quanto in effetti versa. La verifica dell'ammanco è dunque pressoché automatica, ma per inefficienze dell'Amministrazione la notifica dell'accertamento di tale ammanco avviene ben oltre il termine di novanta giorni da quando esso è percepibile, senza che l'Inps possa giustificare tale ritardo. Da ciò consegue l'invalidità dell'accertamento e della successiva ordinanza ingiunzione, che si fonda su detto accertamento.

Quella sopra esposta è solo una delle possibili difese a fronte della notifica di un'ordinanza ingiunzione dell'Inps che sanziona il datore per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali. Ogni situazione infatti è un caso a sé e merita pertanto un'analisi specifica.

E' tuttavia importante ricordare che il termine per impugnare l'ordinanza ingiunzione è di appena trenta giorni dalla notifica. Le consiglio quindi di rivolgersi immediatamente a un avvocato di fiducia, per verificare le possibilità di difesa.

Avv. Filippo Testa


Voce al diritto a cura dell'Avv. Filippo Testa
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