Voce al diritto | 17 settembre 2022, 07:45

Condivisione di notizie e reato di diffamazione

Condivisione di notizie e reato di diffamazione

“Gentile Avvocato,

ho condiviso tramite social network un articolo di cronaca di un giornale online, in cui si parlava di un fatto relativo a un abitante del mio Paese.  Preciso che vivo in un piccolo borgo e ci conosciamo un po' tutti. La persona a cui si riferisce l'articolo vuole ora denunciarmi per diffamazione. E' possibile?”

Caro lettore,

la sua domanda trova un'esaustiva risposta in una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, la numero 27969/2022, che riafferma i principi consolidati nella giurisprudenza pregressa.

Il ragionamento seguito dalla Corte di Cassazione si basa sull'articolo 21 della Costituzione, che riconosce a chiunque la libertà di manifestazione del pensiero.

Dal diritto di manifestazione del pensiero deriva il diritto di cronaca che, se correttamente esercitato, consente anche di ledere l'altrui reputazione. In tal senso, il diritto di cronaca esclude che si possa rispondere del reato di diffamazione, purché tale diritto sia stato esercitato entro i giusti limiti.

Per costante orientamento, il diritto di cronaca trova i suoi limiti: 1) nel fatto che la notizia sia vera o, almeno, sia stata seriamente accertata verificandone le fonti, anche se poi si dovesse rivelare falsa in un secondo momento; 2) nella pertinenza, cioè che esista un interesse pubblico a conoscere i fatti riferiti; 3) nella continenza, con i fatti che devono essere esposti in modo obiettivo e sereno.

Partendo da tali basi, la sentenza numero 27969/2022 della Corte di Cassazione ha affermato che "il fondamento costituzionale del diritto di cronaca implica che tale diritto, per essere esercitato, non richieda necessariamente la qualifica di giornalista professionista da parte di chi riporta una notizia, utilizzando gli strumenti di manifestazione del pensiero messi a disposizione dalle tecniche di comunicazione".

Quindi, il fatto che lei si sia limitato a condividere un articolo di cronaca reperito su un giornale rientra nei limiti della libertà di espressione del pensiero. Il fatto che l'articolo sia stato pubblicato su una testata, infatti, comporta verosimilmente che la notizia avesse un qualche interesse pubblico e, vista la fonte giornalistica, essa appare a prima vista veritiera. Per esercitare il diritto di cronaca e, quindi, riferire una notizia di interesse pubblico, non è inoltre necessario essere un giornalista.

La situazione sarebbe diversa se lei, oltre a riferire la notizia, avesse aggiunto anche suoi apprezzamenti offensivi o, ancora, se lei sapesse, tramite altra fonte, che quella notizia, anche se pubblicata su un quotidiano, è in realtà falsa. Si tratta tuttavia di ipotesi che, da quel che lei riferisce nella sua domanda, non sembrano essersi verificati nel suo caso.

Pertanto, mi pare di poter escludere che lei possa rispondere del reato di diffamazione (art. 595 cp). Quest'ultimo reato, giova ricordarlo, prevede sanzioni di una certa rilevanza, essendo punito con pena fino a un anno di reclusione o una multa fino a € 1.032 per il fatto di avere offeso la reputazione altrui, nonché con una pena aggravata fino a due anni o con multa sino a € 2.065 se la diffamazione è consistita in un fatto specifico e con una pena ancor più grave, da sei mei a tre anni o multa non inferiore a € 516, se la diffamazione avviene con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, tra cui anche i social network.

Avv. Filippo Testa


Voce al diritto a cura dell'Avv. Filippo Testa
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