“Egregio Avvocato,
mi sono trasferita poco tempo fa in un nuovo appartamento con i miei due cani. I vicini si lamentano, perché dicono che il regolamento vieta di tenere cani nel condominio e si sono rivolti all'amministratore. Cosa succederà ora?”
Gentile Lettrice,
la maggiore sensibilità ai diritti degli animali ha portato il Legislatore a introdurre, nel 2012, l'art. 1138 comma 5 del codice civile, che in tema di condominio letteralmente prevede: "le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici".
La stessa sensibilità, purtroppo, sembra non esserci in una parte della giurisprudenza, che si è trovata ad applicare l'art. 1138 comma 5, distinguendo a seconda della tipologia di regolamento (Tribunale di Lecce, sentenza del 15 settembre 2022; Tribunale di Piacenza, sentenza del 28.02.2020).
Nel condominio, infatti, esistono due regolamenti, uno contrattuale, l'altro assembleare.
Il regolamento contrattuale, normalmente predisposto dall’originario proprietario dello stabile (ad esempio, il costruttore), può prevedere limitazione all'uso di singoli appartamenti o di parti comuni.
Tale regolamento vincola gli acquirenti successivi rispetto a chi lo ha predisposto soltanto se è stato trascritto nei Registri immobiliari o se è stato menzionato nell'atto di acquisto. Le modiche al predetto regolamento sono possibili solo con l'unanimità dei condomini.
Il regolamento assembleare, invece, è adottato dall’assemblea condominiale con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
A differenza del regolamento contrattuale, quello assembleare non può incidere sui diritti dei singoli condomini, ma regola aspetti quali l'uso delle parti comuni e la ripartizione delle spese.
Le sentenze sopra menzionate affermano che l'art. 1138 comma 5 si riferisce solo al regolamento assembleare, non anche a quello contrattuale.
Ne deriva che il regolamento contrattuale può vietare di tenere nel condominio animali domestici. Il regolamento assembleare, invece, non può mai contenere tale divieto, per effetto del suddetto art. 1138 comma 5.
Di diverso avviso è stato però il Tribunale di Cagliari (ordinanza del 22 luglio 2016), che ha invece ritenuto che l'impossibilità di vietare la detenzione di animali sia applicabile a entrambi i regolamenti, sia contrattuale che assembleare.
Il consiglio che Le do è quindi quello di verificare innanzitutto quale regolamento preveda il divieto di detenere animali, per poi agire nei modi più opportuni, con l'ausilio di un Legale di Sua fiducia.