Voce al diritto | 18 febbraio 2023, 07:45

L'amore non ha prezzo!

L'amore non ha prezzo!

“Ho comprato un mese fa un gatto di razza in un negozio per animali per fare un regalo alle mie figlie, l'ho portato dal veterinario per un controllo dopo l'acquisto e ho così scoperto che ha una grave malattia.

Posso chiedere il rimborso delle spese veterinarie a chi me l'ha venduto?”

 

Gentile lettrice,

secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “In tema di compravendita di animali, la persona fisica che acquista un animale da compagnia (o d’affezione), per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, va qualificato a tutti gli effetti “consumatore”, così come va qualificato “venditore”, ai sensi del codice del consumo, chi, nell’esercizio del commercio o di altra attività imprenditoriale, venda un animale da compagnia che, a sua volta, in quanto “cosa mobile” in senso giuridico, costituisce “bene di consumo” (Cass. 22728/2018).

Per il codice civile italiano, infatti, l'animale domestico è equiparato (purtroppo) a una cosa e a lui si applicano le norme sulla compravendita.

Tuttavia, nel caso di acquisto da parte di un consumatore, si applicano anche le norme specifiche del codice del consumo. Quest'ultimo è stato riformato di recente dalla Legge 170/2021, per quel che concerne proprio le norme sulla vendita: tra le modifiche, vi è l'espressa inclusione degli animali vivi nella definizione di beni data dall'art. 128 cdc.

Nel caso che lei mi prospetta, si applicano proprio le norme del codice del consumo, in quanto l'acquisto del gatto è stato effettuato come regalo alle sue figlie, quindi per uno scopo certamente estraneo a una qualsiasi attività imprenditoriale. Il consumatore, a cui si applica il codice del consumo, è infatti definito come colui che agisce per scopi diversi da quelli imprenditoriali.

La riforma del codice del consumo, attuata con la sopra menzionata Legge 170/2021 e applicabile ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2022, ha previsto anche una rilevante riforma ai termini di decadenza e prescrizione, nel caso di vendita di bene non conforme.

La nozione di conformità è data dall'art. 129 cdc ed è stata precisata anch'essa con la recente riforma del 2021. In sintesi, può dirsi non conforme il bene che non è idoneo all'uso o che non ha le qualità abituali possedute da beni della stessa specie o non possiede le qualità pattuite in contratto o promesse dal venditore. La non conformità del bene consente all'acquirente di rivalersi contro il venditore, a condizione che si manifesti entro due anni dall’acquisto.

Come si può notare dalla definizione di conformità, le norme del codice del consumo continuano a essere riferite fondamentalmente a una cosa, anche dopo l'inserimento degli animali vivi nella definizione di bene di consumo. La giurisprudenza, tuttavia, anche prima della riforma del 2021 riteneva che la nozione di non conformità di cui all'art. 129 cdc potesse adattarsi anche all'animale acquistato dal consumatore (Cass. n. 22728/2018, n. 35844/2022).

I termini di prescrizione e decadenza, entro cui l’acquirente deve far valere i suoi diritti, sono notevolmente mutati dopo la riforma del 2021.

In particolare, ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2022 si applica l'art. 132 cdc nella sua formulazione anteriore alla riforma, con un termine di prescrizione di ventisei mesi dalla vendita e soprattutto con l'ulteriore onere per il compratore di segnalare al venditore il difetto entro 60 giorni dalla scoperta, a pena di decadenza dalla garanzia. Per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2022, invece, il termine di decadenza non è più previsto ed è rimasto il solo termine di prescrizione di ventisei mesi.

Considerato che, da quel che mi scrive, lei ha acquistato il gatto da appena un mese, non vi è un termine di decadenza entro cui denunciare al venditore la malattia del felino, in quanto si applica la nuova disciplina inserita con la riforma del 2021, e l'unico aspetto da tenere in considerazione è la prescrizione di ventisei mesi, entro cui dovrà far valere le sue ragioni.

Inoltre, entro l'anno dall'acquisto si presume che ogni difetto che si manifesti sul bene, ivi inclusa la malattia del gatto, fosse presente già dal momento in cui fu venduto. La garanzia per non conformità, infatti, opera solo per quei difetti che esistevano al momento dell'acquisto: secondo la nuova disciplina, tuttavia, entro l'anno dalla vendita è il venditore ad avere l'onere di dimostrare che il difetto è successivo all'acquisto.

Nei casi in cui operi la garanzia, all'acquirente è concessa un'ampia possibilità di scelta, ai sensi dell'attuale art. 135 bis cdc. La disciplina in materia, purtroppo, è tuttavia anch'essa strutturata per la vendita di cose, per cui, in caso di vendita di animali, deve essere adattata alle peculiarità del caso.

Prevede infatti l'art. 135 bis cdc comma 1 che "in caso di difetto di conformità del bene, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità, o a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto".

Il ripristino della conformità è poi definito dal successivo comma 2 dell'art. 135 bis cdc. Nello specifico, con ripristino si intende la possibilità per l'acquirente di scegliere tra la sostituzione del bene e la sua riparazione a cura e spese del venditore. Nell'ipotesi di animali, è evidente che il concetto di riparazione vada adeguato al caso e debba più che altro essere inteso come spese veterinarie necessarie per la sua cura.

La riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto, invece, sono possibili ai sensi del comma 4 dell'art. 135 bis cdc solo in ipotesi tassative, perché il codice del consumo dà comunque una preferenza al rimedio della sostituzione o della riparazione. Sono inoltre previste una serie di garanzie e opzioni nel caso in cui la sostituzione o la riparazione siano impossibili o siano eccessivamente onerose per il venditore.

Infine, ai sensi dell'art. 135 septies cdc, è fatto sempre salvo il diritto del compratore a chiedere il risarcimento del danno in caso di bene non conforme.

Dunque, cara lettrice, nel suo caso si prospettano ampie possibilità di scelta tra più rimedi.

Tuttavia, mi preme anche evidenziare come alcune soluzioni, pur se possibili, siano crudeli nel caso di compravendita di animali: ad esempio, la sostituzione è giuridicamente ammessa e può essere chiesta dall'acquirente, ma ha l'effetto di rompere quel legame affettivo che si è probabilmente già instaurato tra animale domestico e suo proprietario. La norma, giova ripeterlo, è infatti delineata per la compravendita di cose e, nel caso di animali, andrebbe adattata tenendo conto anche di tali aspetti affettivi, pur se non vi è un obbligo giuridico in tal senso.

Mi preme poi rivolgere a noi tutti un forte invito: prima di acquistare un animale, ricordiamoci dei tanti cani e gatti abbandonati che aspettano solo di essere adottati nei canili/gattili italiani.

Avv. Filippo Testa


Voce al diritto a cura dell'Avv. Filippo Testa
Per qualsiasi domanda o approfondimento, inviate le vostre lettere a info@lavocediasti.it
Instagram

Leggi tutte le notizie di VOCE AL DIRITTO ›
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium