Voce al diritto | 29 aprile 2023, 07:45

Abbonamento palestra, attenzione a quello che fate

Abbonamento palestra, attenzione a quello che fate

“Buongiorno Avvocato,

sono titolare di una palestra nella quale, naturalmente, è consentito l'ingresso agli iscritti che hanno pagato l’abbonamento. All'iscritto viene rilasciata una tessera, che deve essere passata sul lettore ottico al momento dell'ingresso. Se l'iscritto è in regola con il pagamento e l’abbonamento non è scaduto, l’ingresso si apre, altrimenti resta chiuso.

Ho il sospetto però che alcuni utenti utilizzino un'unica tessera con abbonamento valido per accedere, nel senso che a turno se la passano gli uni con gli altri in giorni diversi. In questo modo ci rimetto, perché invece di ricevere più quote per ogni iscritto, questi soggetti me ne versano una sola.

Cosa posso fare per tutelarmi?”

 

Gentile lettore,

la questione che mi pone solleva più questioni sotto il profilo giuridico.

Una prima questione è quella penale.

Chi utilizza la tessera di un altro per entrare in una palestra può commettere il reato di sostituzione di persona, previsto e punito dall'art. 494 del codice penale.

Questo articolo infatti punisce "chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona". La pena è fino a un anno di reclusione.

Chi utilizza consapevolmente la tessera della palestra di un altro si sostituisce all'iscritto e induce il titolare della palestra in errore sull'identità di chi effettua l'ingresso, perché gli fa credere che a entrare sia la persona che è in regola con il pagamento della quota, invece di chi in realtà non lo è. Il tutto comporta naturalmente un danno economico per il titolare della palestra.

Ne consegue come sia possibile configurare il sopra richiamato delitto di sostituzione di persona.

Anche il legittimo proprietario della tessera, che volontariamente la cede ad altri per consentire loro l'ingresso, commette il medesimo reato in concorso. Il suo contributo, compiuto con la cessione momentanea della tessera, è infatti essenziale per la realizzazione della sostituzione di persona.

La seconda questione che si pone è come Lei possa difendersi a fronte di tale condotta delittuosa. In particolare, se e come possa accertarne gli autori, per poi se vuole procedere a sporgere formale denuncia o, comunque, per far cessare questa pratica illegittima a Suo danno.

La risposta coinvolge necessariamente un altro profilo giuridico, quello della privacy e del suo trattamento.

La prima considerazione è che Lei, quale titolare della palestra, tratta normalmente e legittimamente dei dati personali. Nello specifico, tratta gli estremi anagrafici al momento dell'iscrizione, quando viene verosimilmente rilasciata anche la tessera per l'ingresso, previo pagamento della quota, e anche successivamente, quando la tessera viene rinnovata.

La base di tale trattamento dei dati è fondamentalmente il consenso dell'iscritto, che volontariamente fornisce i suoi dati al momento dell'iscrizione e consente la verifica sul regolare versamento della quota, dal momento che accetta di far passare sul lettore la tessera ogni volta che entra. Per la verifica tramite lettore ottico o altro sistema simile, può soccorrere anche, come base giuridica, quella della necessità per l’esecuzione del contratto.

Ne consegue che Lei può legittimamente verificare se chi entra sia un iscritto in regola con i pagamenti delle quote e non si sia invece sostituito a tale iscritto, utilizzando illegittimamente una tessera altrui.

La verifica deve essere effettuata secondo il principio di non eccedenza, che costituisce uno dei fondamenti in materia di privacy. In altri termini, si può chiedere il documento di identità a chi entra solo se ciò è l'unico modo per identificarlo.

Quindi, nel caso in cui Lei avesse un sospetto su alcuni degli utenti della palestra, a mio avviso può procedere a verificare il regolare versamento della quota di abbonamento da parte di chi chiede l’ingresso, se necessario anche tramite identificazione.

Va però precisato che, se è legittimo che Lei chieda di identificare chi entra al fine di controllarne che sia in regola con l’abbonamento, quest'ultimo non è obbligato a darle i documenti di identità.

A fronte, tuttavia, di un simile rifiuto, Lei potrebbe però legittimamente negare l'ingresso alla palestra.

Infatti, ai sensi dell'art. 187 del regolamento di esecuzione del Testo Unico di Pubblica Sicurezza (RD 635/1940), “gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo".

Da un lato, tuttavia, il rifiuto dell'utente di consentire la verifica dell'abbonamento può essere considerato un motivo legittimo per impedire l'ingresso ai sensi del predetto art. 187. Dall'altro lato, il rifiuto impedisce di verificare se sia stato corrisposto il prezzo ai sensi del medesimo art. 187, che nel Suo caso corrisponde al regolare versamento dell’abbonamento.

Avv. Filippo Testa


Voce al diritto a cura dell'Avv. Filippo Testa
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