“Buongiorno Avvocato,
la contatto perché quest’estate è purtroppo venuta a mancare mia nonna che abitava in Sardegna. Tuttavia, a causa della cancellazione del volo da parte della compagnia aerea a cui mi ero affidato, non ho potuto partecipare al funerale. Stante la mia richiesta di risarcimento anche del danno subito per non aver potuto partecipare alle esequie, mi è stato invece solamente rimborsato il costo del biglietto. Secondo lei è giusto?”
Gentile lettore,
la questione che mi sottopone riguarda l’ampia tematica del risarcimento del danno non patrimoniale. Il nostro ordinamento, nello specifico all’articolo 2059 del codice civile, prevede la possibilità di risarcire i danni non patrimoniali, cioè quelli derivanti dalla violazione dei diritti inviolabili della persona e garantiti dalla Costituzione.
Tale risarcimento è ammesso, come previsto dalla giurisprudenza di legittimità, anche se non è stato commesso alcun reato e non sussistano altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro, purché ricorrano 3 determinate condizioni: 1) la gravità del danno ovvero che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità; 2) la rilevanza costituzionale dell’interesse leso; 3) il danno non possa essere considerato futile ovvero che non consista in meri disagi o fastidi.
Anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha previsto (Regolamento 261/2004) che quando la compensazione pecuniaria non copre interamente il danno materiale morale subito, i passeggeri possono chiedere il risarcimento supplementare (sentenza del 13/10/2011, C-83/10, Sousa Rodriguez e altri).
In una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 33276/2023) è stato affermato, in un caso simile purtroppo a quello che mi ha sottoposto, che, essendo le relazioni familiari costituzionalmente tutelate, la mancata partecipazione all'ultimo addio, non può essere qualificata come mero pregiudizio di lieve entità ma, al contrario, supera quella soglia di gravità che rende il danno risarcibile.
In tale occasione, la Corte ha, pertanto, affermato il principio di diritto secondo cui, posto che il danno non patrimoniale, non essendo risarcibile in quanto tale ma come conseguenza della lesione dell’interesse costituzionalmente tutelato, la sussistenza dello stesso può anche essere provata per mezzo di presunzioni.
Quindi l’impedimento alla partecipazione delle esequie di un parente stretto determinata da inadempimento (come nel caso di specie) o illecito altrui, giustifica il risarcimento del danno non patrimoniale.
Pertanto, caro lettore, con la Corte di Cassazione dalla sua parte, può certamente agire in giudizio nei confronti della compagnia aerea al fine di veder riconosciuto e liquidato anche il danno morale da lei sofferto.