Voce al diritto | 21 settembre 2024, 07:45

Contratto pre-sesso, è valido?

Contratto pre-sesso, è valido?

“Buongiorno Avvocato,

ho letto su internet che dei calciatori spagnoli fanno firmare alle loro partner un contratto prima di avere rapporti sessuali, così da essere sicuri di evitare false accuse dopo.
Anche se non ho le possibilità di un calciatore di serie A, anch'io ho dei rapporti sessuali occasionali. Un contratto del genere mi farebbe stare molto più tranquillo, perché, con tutto ciò che si sente in giro ultimamente, ho il terrore che qualcuna delle mie partner occasionali ci ripensi, magari giorni o mesi dopo, e mi accusi di avere fatto sesso senza il suo consenso.
Si può predisporre un contratto che mi tuteli in questi casi?”

Gentile lettore,
ciò che lei mi chiede, in parole povere, è se sia possibile firmare un contratto o comunque una liberatoria, prima di avere un rapporto sessuale, in cui si esplicita la concorde volontà di intrattenere il predetto rapporto e si evita così il rischio di successive denunce per violenza sessuale.

In diritto, il delitto di violenza sessuale è previsto dall'art. 609 bis cp e punisce "chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali". Al comma 2 del medesimo articolo sono previste ulteriori ipotesi di reati, per chi induce taluno a compiere atti sessuali abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica o psichica o traendo l'altro in inganno perché ci si sostituisce ad altra persona.

Vista la gravità del reato, la pena è severa, con reclusione da sei a dodici anni.

Secondo la giurisprudenza, il consenso al rapporto sessuale deve essere liberamente prestato e deve permanere per tutta la durata dell'atto.

Afferma infatti la Suprema Corte di Cassazione che "integra il reato di violenza sessuale la condotta di colui che prosegua un rapporto sessuale quando il consenso della vittima, originariamente prestato, venga poi meno a causa di un ripensamento ovvero della non condivisione delle forme o delle modalità di consumazione del rapporto, ciò in quanto, il consenso della vittima agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell’intero rapporto senza soluzione di continuità" (Cass. n. 15334/2013, conforme Cass. 4532/2007).

Ne deriva come, in realtà, un accordo sottoscritto prima dell'atto sessuale, in cui si esprime il consenso al rapporto, non esclude la libertà del singolo di revocare successivamente tale consenso, in qualunque forma e in qualunque momento, anche nel corso dell'atto stesso e fino a quando esso non si è concluso.

Oltretutto, un contratto in cui si pattuisce una prestazione sessuale sarebbe anche a forte rischio di nullità civilistica per contrarietà al buon costume, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1343 e 1418 cc.

Quindi in sintesi, una scrittura in cui si dà un preventivo consenso a un rapporto sessuale sarebbe, da un lato, non tutelante sotto il profilo penale e, dall’altro lato, nulla sotto il profilo civile.
Detto altrimenti, essa è sostanzialmente inutile.

L'unico consiglio che posso darle, in conclusione, è quello di fare attenzione e usare il buon senso, piuttosto che cercare ipotetiche scorciatoie legali, che non hanno alcun effetto.

 

Avv. Filippo Testa


Voce al diritto a cura dell'Avv. Filippo Testa
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