“Egregio avvocato,
con il mio ex-marito condivido l’affidamento di nostro figlio che sta attualmente frequentando la scuola elementare.
Pochi giorni fa ho letto su Internet un articolo che illustrava quali spese fossero ricomprese nell’assegno di mantenimento e quali no. Nell’elenco mi sembra di aver visto che tra le prime siano ricomprese anche quelle relative alla baby-sitter, questione su cui io e il padre di mio figlio discutiamo spesso perché lui non è intenzionato a sostenere questa spesa.
Le volevo quindi chiedere se ciò che ho letto sia una bufala o se rispecchi effettivamente la realtà dei fatti.”
Gentile lettrice,
il suo quesito tratta un tema oggetto di frequenti e numerose discussioni, in quanto non sempre risulta facile trovarsi d’accordo in merito a quali spese sostenere.
Queste, infatti, si suddividono tra quelle che, come lei correttamente anticipava, sono già comprese nell’assegno di mantenimento e quelle da considerare extra, per le quali quindi, ogni volta, è necessario un accordo tra i genitori.
Per cercare, dunque, di limitare le controversie che possono nascere dall’impossibilità di trovare un punto d’incontro su questo aspetto, molteplici Tribunali hanno pubblicato delle “Linee guida” che disciplinano analiticamente gli esborsi relativi all’educazione, istruzione e salute del figlio minore.
Quanto da lei anticipato è corretto e, nello specifico, si riferisce a quanto previsto dal Tribunale di Milano che ha da poco aggiornato le indicazioni precedenti e risalenti al 2017.
Nel nuovo documento, si elencano diverse categorie di spese chiarendo se queste siano soggette o meno a un preventivo accordo. Tra quelle extrascolastiche per cui ciò non è necessario, sono presenti anche: “tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; centro ricreativo estivo; servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell’orario di lavoro dei genitori”.
Ciò significa che fino al termine della scuola media inferiore, durante il periodo lavorativo dei genitori, se entrambi non fossero, per questa ragione, disponibili a badare al proprio figlio, si potrà usufruire di un servizio di baby-sitter e la spesa non dovrà essere soggetta a preventivo accordo. Per questa ragione, quindi, un genitore non potrà opporsi all’altro nel caso in cui, chiaramente, la decisione non venga presa concordemente.
Questa, dunque, una delle novità delle Linee guida del Foro milanese rispetto a quelle precedenti che risalivano, come già cennato, a ormai otto anni fa. Tra le ulteriori novità introdotte, l’elencazione delle spese che parimenti non richiedono un accordo per la cura di un figlio in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lettera a del d.lgs. 62/2024 (il decreto legislativo che si occupa di disciplinare e definire la: “condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”).
Infine, il medesimo documento illustra le modalità di richiesta, rimborso e anticipazione per quanto riguarda le spese extra. Nello specifico, viene previsto un termine per manifestare il dissenso ed evitare in questo modo il “silenzio-assenso”. Si rimanda poi al testo del provvedimento per ulteriori indicazioni in merito al rimborso degli esborsi e al particolare regime riguardante spese che risultino particolarmente elevate (superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei due genitori).
Quanto da lei anticipato, in conclusione, è corretto per quanto riguarda oggi il Tribunale di Milano; sarà dunque necessario che presti attenzione alle Linee guida del suo Foro competente in modo da verificare se siano state recentemente modificate sulla base di quelle oggetto di questo articolo.