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Voce al diritto | 18 ottobre 2025, 07:45

Test salivare alla guida: il rifiuto è legittimo?

Test salivare alla guida: il rifiuto è legittimo?

TEST SALIVARE ALLA GUIDA: IL RIFIUTO È LEGITTIMO?

“Mi è stata recentemente sospesa la patente perché sono stato fermato da alcuni agenti che mi hanno intimato di svolgere il test per le sostanze stupefacenti, ma mi sono rifiutato non ritenendo infatti corretta e legittima la loro richiesta.

Questa sanzione è legittima? È davvero sufficiente che gli agenti abbiano un semplice sospetto perché il conducente di un veicolo sia costretto a svolgere il testa pena del ritiro della patente?”

Gentile lettore,

quanto da lei richiesto è stato, soprattutto negli ultimi mesi, di frequente trattazione viste le recenti riforme legislative in materia.

Alla fine dell’anno solare scorso, infatti, sono state modificate molteplici norme del Codice della Strada, ma in questa sede tratteremo quelle più rilevanti per la sua vicenda, ovverosia quelle riguardanti l’uso di sostanze stupefacenti.

Dal dicembre del 2024, la patente può essere sospesa una volta che si è risultati positivi a un test finalizzato a verificare l’uso di sostanze stupefacenti.

Esse, tuttavia, vista la natura del THC, il componente psicoattivo comunemente trovato nella marijuana, possono rimane nell’organismo per un tempo prolungato comportando così il rischio della sanzione anche per coloro che ne hanno fatto uso nei giorni o addirittura settimane precedenti.

Prima di questa riforma, la sanzione veniva comminata solamente a chi veniva trovato alla guida “in stato di alterazione psico-fisica”, evitando così che venissero puniti coloro che, per esempio, utilizzano la cannabis a scopo terapeutico.

Nei mesi scorsi, quindi, si erano rese necessarie delle indicazioni ulteriori sulle modalità, in modo particolare, con cui svolgere questi test. Attualmente, secondo le circolari, la polizia preleva un test salivare in via preliminare: se questo dovesse risultare positivo, vengono prelevati altri due campioni che devono essere conservati dalle forze dell’ordine a una specifica temperatura e inviati a un laboratorio di tossicologia forense nel più breve tempo possibile.

In questa sede vengono effettuati gli accertamenti necessari per valutare se effettivamente il soggetto fosse intossicato o meno.

Nel caso di positività di questi due campioni, il secondo può essere oggetto di eventuali controanalisi, rimanendo conservato in laboratorio per almeno un anno dal primo referto.

Queste istruzioni, come anticipato, si erano rese necessarie dopo la richiesta alla Corte Costituzionale, da parte del Tribunale di Pordenone, di vaglio della legittimità della nuova norma del Codice della Strada.

È inoltre fondamentale ricordare che, quanto finora espresso è contenuto solamente in circolari; la legge non è stata riformata ed essa ha un valore gerarchico superiore rispetto ad atti amministrativi come le circolari.

Dopo questa necessaria disamina, possiamo trattare la sua vicenda con più facilità: la legittimità del suo comportamento dipende in maniera molto rilevante dallo stato psico-fisico in cui si trovava al momento del controllo degli agenti. Come affermato anche da un’ultima sentenza n. 32157/2025 della Cassazione, infatti, qualora vi siano segni che inducano il sospetto di una previa assunzione di sostanze stupefacenti, il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari al fine di verificarne l’uso configura un comportamento illegittimo.

È necessario quindi ricordare che deve sussistere il ragionevole motivo che il conducente sia sotto l’effetto delle predette sostanze (tra cui, a titolo esemplificativo, occhi lucidi e rossi, mancanza di attenzione ecc.) e sarà altresì richiesto agli agenti verbalizzanti l’esposizione delle cause del sospetto utilizzo.

Qualora, dunque, siano presenti entrambe queste condizioni, il rifiuto da parte del conducente del veicolo a sottoporsi al test configura un comportamento illecito.

Per valutare l’efficacia di un ricorso avverso la sanzione a lei comminata, quindi, dovrà prima verificare, con l’ausilio del suo difensore di fiducia, se il comportamento tenuto dalle Forze dell’ordine e il suo stato psico-fisico in quel momento fossero conformi o meno a quanto sinora cennato.

Avv. Filippo Testa


Voce al diritto a cura dell'Avv. Filippo Testa
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