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Economia e lavoro | 11 luglio 2019, 07:00

Cannabis light: 5 cose da sapere sulla legge

Da cinque anni a questa parte, si parla sempre di più di cannabis a basso contenuto di THC. Quando si chiama in causa questa tipologia di marijuana legale, si inquadra il risultato di una modificazione della cannabis sativa tale da presentare una percentuale di THC non superiore allo 0,2%.

Cannabis light: 5 cose da sapere sulla legge

Da cinque anni a questa parte, si parla sempre di più di cannabis a basso contenuto di THC. Quando si chiama in causa questa tipologia di marijuana legale, si inquadra il risultato di una modificazione della cannabis sativa tale da presentare una percentuale di THC non superiore allo 0,2%. Cosa bisogna sapere in merito alla Legge 242/2016, entrata in vigore nel gennaio 2017 (a seguito di ciò, è nata una filiera che, al giorno d’oggi, dà lavoro a più di 10mila persone)? Scopriamo assieme 5 cose fondamentali su questo testo normativo.

C’è una soglia di tolleranza

La sopra citata soglia dello 0,2% di THC è molto difficile da mantenere. In virtù di ciò, il legislatore ha messo in primo piano una vera e propria soglia di tolleranza. Ciò significa che la presenza di THC fino allo 0,6% è considerata legale.

I coltivatori devono acquistare solo semi certificati

Quando si parla degli aspetti che è fondamentale conoscere nel momento in cui si parla della Legge 242/2016, un doveroso cenno deve essere dedicato agli obblighi dei coltivatori. Tra quelli degni di nota, rientra l’acquisto esclusivo di semi certificati. Entrando nel vivo di questo aspetto, facciamo presente che la legge italiana permette l’acquisto di varietà iscritte al Registro Europeo delle Sementi. Il coltivatore è altresì tenuto a conservare i certificati per i 12 mesi successivi all’acquisto. Questo dettaglio è di grande rilevanza. In presenza dei certificati, qualora dovesse essere soggetto a controlli il coltivatore non verrebbe in alcun modo ritenuto responsabile di eventuali anomalie della pianta.

Non si parla dell’uso creativo

Tra le righe della legge sopra citata, non si fa in alcun modo cenno all’uso creativo della cannabis caratterizzata da una bassa percentuale di THC (e da un alto contenuto di CBD o cannabidiolo, principio attivo privo di effetti psicoattivi e al centro dell’attenzione scientifica da diversi anni ormai per via della sua efficacia rilassante e per la sua capacità di modulare gli impulsi dolorosi).

Nel testo della legge non si parla di riproduzione agamica

La Legge 242/2016 ha cambiato radicalmente il modo di pensare alla cannabis in Italia. Prima di allora, infatti, quando si chiamava in causa la pianta venivano in mente due immagini: quella dell’economia sommersa e dello spaccio e la marijuana terapeutica, somministrata, per esempio, per controllare il dolore cronico nei pazienti sotto cure palliative.

Quando la legge sopra citata è entrata in vigore, tutti hanno parlato di rivoluzione per il nostro Paese. Vero, il testo a cui stiamo dedicando questo articolo ha rappresentato un punto di non ritorno. Sono però diversi gli operatori del settore che lamentano diverse mancanze. Tra queste, rientra l’assenza totale di cenni alla riproduzione agamica. Chi non ha nozioni di coltivazione di cannabis, può avere difficoltà nel capire questa espressione.

Entrando nel vivo della situazione, è bene ricordare che, stando ai contenuti della Legge 242/2016, non è possibile fare selezione fenotipica. Questo significa che, in concreto, un coltivatore non può mettersi d’impegno per arrivare a un prodotto contraddistinto da un maggior contenuto di CBD.

In caso di concentrazioni di THC superiori alla norma, i coltivatori non hanno responsabilità

Lo stesso si può dire per i rivenditori e i produttori. Il punto sopra citato riguarda sia la cannabis, sia i suoi derivati come i semi di cannabis.

Non è possibile utilizzare sementi autoprodotte da quelle certificate

Questo aspetto va precisato meglio: la legge, infatti, ammette una sola eccezione, ossia quella degli enti di ricerca pubblici, delle agenzie regionali, delle università, delle agenzie regionali che si occupano di sviluppo e innovazione. Inoltre - per un solo anno - è possibile impiegare le sementi autoprodotte da quelle acquistare l’anno precedenti per produzioni contenute di carattere dimostrativo, sperimentale e culturale. In questi frangenti, è necessario comunicare preventivamente la cosa al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

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