Dopo la proroga per il cambio estivo, disposta poiché il normale periodo ‘di tolleranza’ è corrisposto con quello del lockdown, il 15 ottobre scorso si è aperto il mese nel corso del quale si è tenuti ad effettuare il cambio degli pneumatici da estivi a invernali, in ottemperanza dell’obbligo di legge previsto al 15 novembre 2020 al 15 aprile 2021.
Pertanto, chi da domenica 15 novembre, sottoposto a controllo ove previsto l’obbligo, risulterà non aver provveduto al cambio (o, in alternativa, non disporrà di catene da neve), sarà passibile di sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 41 a un massimo di 168 euro nei centri abitati e da 84 a 335 euro se l’accertamento verrà effettuato su strade extraurbane o autostrade. Sanzione pecuniaria cui si somma la sottrazione di 3 punti dalla patente e il rischio che il veicolo venga sottoposto a fermo finché non si provvederà a metterlo in regola.
L’obbligo di pneumatici invernali si applica a tutti i veicoli (compresi tir e mezzi pesanti) legittimati a circolare in presenza di neve o ghiaccio, fatto salvo non si disponga delle già citate catene da neve o che il mezzo non monti pneumatici ‘All Season’ (Quattro Stagioni). Per non incorrere in sanzioni, questi ultimi devono essere marchiati M+S (Mud & Snow, ovvero fango e neve) e avere un codice di velocità pari o superiore a quello indicato sulla carta di circolazione.








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