“Buongiorno Avvocato,
sono proprietaria di un immobile che avevo concesso in affitto fino ad alcune settimane fa, quando, al termine di un procedimento di sfratto, sono riuscita finalmente ad allontanare l’inquilina morosa.
Tuttavia, alcuni vicini mi hanno fatto sapere di aver sentito dei rumori provenire dall’appartamento e, dopo aver verificato, hanno notato che l’ex conduttrice era rientrata in casa attraverso la finestra.
Volevo dunque chiederle: di quali reati potrebbe rispondere questa persona visto il suo comportamento?”
Gentile lettrice,
la condotta tenuta da questa persona è certamente illecita e, nello specifico, può integrare la fattispecie prevista dall’articolo 633 del Codice penale.
A questa situazione, infatti, è applicabile il reato rubricato: “Invasione di terreni o edifici”. Questa disposizione punisce con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 103 a 1.032 euro: “Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto”. È inoltre necessario ricordare che, quale condizione di procedibilità, è necessaria la querela della persona offesa, tranne nell’ipotesi prevista dal comma 2, quando cioè il fatto è commesso da più di cinque persone o se è commesso da persona palesemente armata.
Questa tesi è condivisa anche da una recente sentenza della Cassazione, la n. 34341 del 21 ottobre 2025, la quale ha trattato un caso molto simile al suo. La Suprema Corte ha ribadito l’applicabilità di questo reato, offrendo anche una disamina della possibile concessione dell’esimente ex art. 54 c.p. relativa allo stato di necessità.
La condotta dell’ex-inquilina dell’appartamento è senza dubbio punibile, come anticipato, ai sensi dell’articolo 633 c.p.; punibilità rafforzata anche dalla sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo. L’ingresso dalla finestra, infatti, è un incontrovertibile indicatore della piena consapevolezza dell’altruità del bene e dell’illegittimità della condotta.
È importante offrire anche una rapida disamina della causa di giustificazione prevista dall’articolo 54c.p., ovverosia il citato “stato di necessità”. La Cassazione, a tal proposito, ricorda che, all’occupazione abusiva di un immobile, non si applica tale scriminante visto il pericolo di un danno grave alla persona. Esso può anche essere previsto nel caso in cui venga compromesso il diritto di abitazione o altri diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione all’articolo 2: “sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell’illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo”. A ciò consegue che si possa ricorrere a questa scriminante: “solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa”.
È utile però ricordare anche che, oltre alla norma applicata nel caso in esame, la materia delle occupazioni abusive di immobili è stata recentemente riformata, introducendo una nuova disposizione, 634-bis c.p., nel Codice penale, rubricata: “Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui”.
La suddetta fattispecie è stata trattata più approfonditamente in un precedente articolo a cui si rimanda per una disamina dettagliata; in questa sede è sufficiente menzionare che sono stati resi più severi i termini edittali, prevedendo infatti una pena da due a sette anni di reclusione.
È necessario evidenziare, inoltre, che il 634-bis c.p. prevede tuttavia degli specifici requisiti al fine della sua applicabilità; già dal comma 1, infatti, si richiede che la condotta sia contraddistinta da violenza o minaccia. Infine, la condizione di procedibilità è la medesima del 633 c.p., ovverosia la querela della persona offesa.
Sulla base del suo racconto, quindi, si può affermare che il suo sospetto circa l’illiceità della condotta dell’ex-inquilina sia corretto, essendo integratala fattispecie cennata, la quale tuttavia potrebbe non essere l’unica applicabile vista la recente riforma della materia.
Il consiglio rimane dunque di contattare il suo legale di fiducia che, dopo aver verificato nello specifico la sua situazione, le saprà indicare l’azione migliore da intraprendere al fine di tutelare i suoi diritti.














