Dopo la proroga per il cambio estivo, disposta poiché il normale periodo ‘di tolleranza’ è corrisposto con quello del lockdown, quest’oggi è iniziato il mese nel corso del quale si è tenuti ad effettuare il cambio degli pneumatici da estivi a invernali, in ottemperanza dell’obbligo di legge previsto al 15 novembre 2020 al 15 aprile 2021.
Pertanto, chi dal 15 novembre verrà sottoposto a controllo ove previsto l’obbligo e risulterà non aver provveduto al cambio (o, in alternativa, non disporrà di catene da neve), sarà passibile di sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 41 a un massimo di 168 euro nei centri abitati e da 84 a 335 euro se l’accertamento verrà effettuato su strade extraurbane o autostrade. Sanzione pecuniaria cui si somma la sottrazione di 3 punti dalla patente e il rischio che il veicolo venga sottoposto a fermo finché non si provvederà a metterlo in regola.
L’obbligo di pneumatici invernali si applica a tutti i veicoli (compresi tir e mezzi pesanti) legittimati a circolare in presenza di neve o ghiaccio , fatto salvo non si disponga delle già citate catene da neve o che il mezzo non monti pneumatici ‘All Season’ (Quattro Stagioni). Per non incorrere in sanzioni, questi ultimi devono essere marchiati M+S (Mud & Snow, ovvero fango e neve) e avere un codice di velocità pari o superiore a quello indicato sulla carta di circolazione.