Il governo conferma: si può andare nelle seconde case, anche fuori Regione. Però, perché nei Dpcm c’è sempre un “però” e questa volta riguarda il contratto stipulato per acquistare l’abitazione o per affittarla.
Infatti, se il trasferimento potrà avvenire anche se la casa si trova in zona arancione o rossa, il limite è dato dall’atto che deve essere antecedente al 14 gennaio 2021, data di entrata in vigore del nuovo Dpcm.
Ieri sera sul sito di palazzo Chigi sono state pubblicate le Faq - risposte alle domande frequenti - sul nuovo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con i chiarimenti su quello che si può e non si può fare.
La novità più attesa riguarda proprio gli spostamenti verso le abitazioni di vacanza perché il testo aveva eliminato il divieto finora previsto, ma senza essere esplicito sulle modalità di spostamento e soprattutto sulle persone che potevano soggiornare. Nella Faq è specificato che si tratta di un “rientro”, quindi potrà andare soltanto chi dimostra di avere la casa di proprietà o con un contratto di affitto firmato prima del 14 gennaio 2021. Sono esclusi i così detti “affitti brevi”.
Chi può andare nelle seconde case
Nelle seconde case possono andare i familiari conviventi, non possono esserci altri nuclei familiari, né parenti o amici. Scrivono i tecnici di palazzo Chigi: “La casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati - si legge ancora sul sito - potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa o eventualmente anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato”.
Nelle Faq anche gli spostamenti per le attività sportive: "È consentito - si legge in una FAQ per le zone arancioni e gialla - recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all'aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento".
E poi, ancora un'altra FAQ, nella sezione spostamenti per le zone arancioni e gialle. Il sito del Governo riporta: "È possibile recarsi in un altro Comune al solo scopo di fare lì attività sportiva? In alternativa, è possibile varcare i confini comunali mentre si pratica l’attività sportiva (per esempio correndo o valicando un monte), per concluderla comunque all’interno del proprio Comune? Risposta: È possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5 alle 22, per fare attività sportiva solo qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune (per esempio, nel caso in cui non ci siano campi da tennis), purché si trovi nella stessa Regione o Provincia autonoma. Inoltre è possibile, nello svolgimento di un'attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza. Si ricorda inoltre che, ai sensi del dPCm, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti è equiparata al territorio comunale la fascia territoriale circostante, fino a una distanza di 30 km dai relativi confini. Si ricorda che, durante lo svolgimento dell’attività sportiva, è sempre necessario mantenere la distanza di almeno 2 metri dalle altre persone".