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Attualità | 27 dicembre 2019, 12:54

Costigliole d’Asti punta ad un Capodanno senza fuochi d’artificio, petardi e mortaretti

Il sindaco del paese ha firmato l’ordinanza che ne vieta l’utilizzo, con pesanti sanzioni per i trasgressori

Il sindaco Enrico Alessandro Cavallero

Il sindaco Enrico Alessandro Cavallero

Con un’apposita ordinanza di recente emissione, il sindaco di Costigliole d’Asti fa divieto “su tutto il territorio comunale di utilizzo di fuochi d’artificio, petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere dalle 14 del giorno 30 dicembre alle 23,59 del giorno 1 gennaio 2020 compresi”. Incaricando gli agenti della Polizia locale e delle altre Forze Pubbliche a vigilare sul rispetto di tale divieto e accertare eventuali inadempienze, punite con sanzioni pecuniarie da 25 a 500 euro. Cui si aggiunge il sequestro del materiale pirotecnico e, nel caso la violazione venga perpetrata da commercianti autorizzati o ambulanti abusivi, siano perseguiti a termini di legge.

La decisione assunta dal sindaco Enrico Alessandro Cavallero, peraltro comune a un numero crescente di colleghi di tutt’Italia, è motivata da ragioni ormai ben note. Quali il fatto che i fuochi d’artificio e petardi possono provocare gravi danni, in alcuni casi permanenti, a persone, animali e cose; che spesso si tratta di materiale venduto abusivamente e privo delle necessarie certificazioni di sicurezza; che l’esplosione di tali prodotti può essere anche fonte di stress per soggetti più deboli (quali anziani, bambini o cardiopatici) e per gli animali “causando negli stessi spavento, perdita del senso dell’orientamento e rischio di smarrimento, con conseguente pregiudizio per la stessa incolumità e per la sicurezza in generale e stradale”; che esplosioni incontrollate possono causare incendi e che pertanto “tali atti rappresentano un serio e generale pericolo per la sicurezza pubblica e l’incolumità pubblica”.

Il documento sottolinea inoltre “la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell’ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone, e in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura, rifugi per animali e colonie feline, anche ai sensi dell’articolo 659 del Codice penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone)”

Redazione

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